Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-06-2011, n. 13489 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. C.A. ha proposto ricorso per cassazione contro la s.p.a. Efibanca e la la s.p.a. Bipielle Società di Gestione del Credito, quale mandataria con rappresentanza della Tiepolo Finance 2 s.r.l, avverso la sentenza del 7 settembre 2007, con la quale la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato, nella contumacia dell’Efibanca e nell’intervento dell’altra società quale cessionaria del credito oggetto di lite, inammissibile l’appello da essa proposto avverso la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Napoli sull’opposizione da essa proposta avverso un decreto ingiuntivo nei suoi confronti ottenuto dalla Efibanca.

1.1. Le due società intimate hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1. Il Collegio ritiene superfluo riferire dei motivi sui quali si fonda il ricorso, attesa la fondatezza dell’eccezione di improcedibilità dello stesso formulata dalla resistente Bipielle nel suo controricorso, improcedibilità che la Corte avrebbe comunque rilevato d’ufficio.

Infatti, il ricorso risulta notificato il 20 gennaio 2009 alla Efibanca ed alla Bipielle il 21 gennaio 2009, come rilevasi dal timbro apposto sui pieghi con cui il ricorso venne notificato alle medesime, allegati alle copie del ricorso loro notificate e presenti nei rispettivi fascicoli.

Rilievo cui si procede in assenza di produzione, da parte della ricorrente, dell’avviso di ricevimento delle due notificazioni, avvenute entrambe a mezzo posta.

D’altro canto, parte ricorrente non ha contestato che il ricorso sia stato notificato alla Bipielle il 21 gennaio 2009.

Il ricorso, essendo la notificazione alla Bipielle quella avvenuta successivamente rispetto a quella alla Efibanca, avrebbe dovuto depositarsi entro venti giorni dalla notificazione alla Bipielle, giusta l’art. 369 c.p.c., comma 1.

Risulta, invece, depositato soltanto il 13 febbraio 2009, mentre avrebbe dovuto esserlo entro il 10.

E’ palese, pertanto, l’improcedibilità ai sensi del citato art. 369 c.p.c., comma 1. 2. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato senz’altro improcedibile e l’esistenza della causa di improcedibilità rende inutile l’esame della questione di pretesa inammissibilità del ricorso sollevata da entrambe le resistenti, per essere la notificazione avvenuta oltre l’anno solare cumulato con il periodo di sospensione feriale per l’anno 2008.

Anche se l’eccezione fosse fondata verrebbe, infatti, in rilevo il principio di diritto secondo cui "In tema di ricorso per cassazione, qualora si determini il concorso di una causa di inammissibilità ex artt. 325 o 326 cod. proc. civ. e di una causa di improcedibilità per omesso o tardivo deposito del ricorso ex art. 369, la declaratoria di quest’ultima prevale sulla prima, in quanto l’esame del ricorso improcedibile non è consentito nemmeno per rilevarne l’inammissibilità.". (Cass. n. 1104 del 2006; in senso conforme:

Cass. (ord.) n. 11091 del 2009).

Peraltro, l’eccezione di tardività avrebbe dovuto essere scrutinata alla stregua dell’art. 328 c.p.c., comma 3. 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a favore di ciascuna delle resistenti in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione a ciascuna delle resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro quattromilaottocento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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