Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-03-2011) 29-03-2011, n. 13097 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che con il decreto di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, previa declaratoria di inammissibilità dell’opposizione presentata dalle persone offese C.G.P. ed altri, accolse la richiesta di archiviazione degli atti del procedimento che, su denuncia-querela della stesse persone, era stato instaurato a carico di D.P.G. per il reato di falso in scrittura privata, osservando, a sostegno di tale decisione, che, attesa l’obiettiva ed insuperabile incertezza circa la data di consumazione del detto reato, collocabile tra il (OMISSIS), ed avuto riguardo alla regola secondo cui, in siffatta situazione, per il principio del "favor rei", si sarebbe dovuta privilegiare, ai fini della fissazione della decorrenza del termine prescrizionale, l’ipotesi che la data di consumazione fosse la più remota tra quelle possibili, il reato in questione sarebbe stato da considerare irrimediabilmente prescritto, con conseguente inutilità di ogni ulteriore indagine volta ad accertarne l’effettiva sussistenza o meno;

– che avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio legale di fiducia, le persone offese, denunciando violazione di legge sull’assunto che, essendo ravvisabile, nella specie, anche il reato di uso di atto falso, questo si sarebbe consumato indubbiamente nel corso dell’anno (OMISSIS), in coincidenza con la produzione in giudizio dell’atto medesimo, per cui la prescrizione sarebbe stata da escludere.
Motivi della decisione

– che il ricorso appare meritevole di accoglimento (sia pure per ragioni diverse da quella prospettata ma comunque riconducibili al "petitum" sostanziale), in quanto, a prescindere dalla ipotetica configurabilità o meno del reato di cui all’art. 489 c.p. nel caso di accertata estinzione per prescrizione di quello di cui all’art. 485 c.p. (cui espressamente si riferiva la denuncia-querela), l’asserita prescrizione del reato non risulta in alcun modo posta a base della richiesta di archiviazione, avendo il pubblico ministero messo soltanto in luce quelle che, a suo avviso, erano le ragioni della ritenuta assenza di prova della pretesa falsificazione; ragioni alle quali si erano quindi riferite, per confutarle, le persone offese nell’atto di opposizione; e pertanto deve affermarsi che, pur non potendosi escludere che, in tale situazione, il giudice potesse legittimamente ravvisare come ragione di infondatezza della notizia di reato e, quindi, anche di inammissibilità dell’opposizione (se ed in quanto basata su argomenti e deduzioni del tutto inidonee a contrastare il giudizio di infondatezza) quella costituita dalla già maturata prescrizione, tale approdo avrebbe comunque richiesto una ben più adeguata motivazione, rispetto a quella che si legge nel provvedimento impugnato, caratterizzata invece da assoluta apoditticità e dalla quale, in particolare, non è dato in alcun modo desumere se e quali verifiche fossero state effettuate ai fini della collocazione temporale non della formazione della scrittura asseritamente falsa ma dell’uso che della medesima, secondo le persone offese, era stato fatto, posto che, com’è noto, in base al testuale tenore della norma incriminatrice, il reato di falso in scrittura privata in tanto viene ad esistenza in quanto della scrittura medesima l’agente faccia uso o lasci che altri facciano uso;

– che deve quindi darsi luogo ad annullamento del provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo esame, allo stesso giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere il quale, in assoluta libertà di valutazione degli elementi di fatto in suo possesso, dovrà tuttavia, ove ritenga di confermare la precedente decisione, aver cura di sostenerla con diversa e più adeguata motivazione, che sopperisca alle segnalate lacune.
P.Q.M.

La Corte annulla il decreto impugnato con rinvio, per nuovo esame, al giudice per le indagini preliminari di Santa Maria Capua Vetere.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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