Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-03-2011) 29-03-2011, n. 13096 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che con il decreto di cui in epigrafe fu accolta la richiesta di archiviazione degli atti del procedimento penale instaurato a carico di D.A.R. ed altri per il reato di lesioni personali volontarie su denuncia querela sporta da D.A.M.;

che avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio legale di fiducia, il querelante, denunciando violazione di legge per mancata notifica dell’avviso previsto dall’art. 408 c.p.p., comma 2, nonostante l’espressa richiesta contenuta nell’atto di ratifica della querela.
Motivi della decisione

– Che il ricorso appare meritevole di accoglimento, atteso che, in effetti, dall’esame degli atti (legittimo e doveroso quando venga denunciato, come nella specie, un vizio "in procedendo"), emerge che la persona offesa aveva avanzato rituale richiesta di essere informata dell’eventuale richiesta di archiviazione e che il relativo avviso non risulta però esserle mai stato notificato; il che, secondo il noto e costante orientamento di questa Corte, costituisce causa di nullità per violazione del principio del contraddittorio;

– che pertanto, non può che darsi luogo ad annullamento senza rinvio del decreto impugnato con trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il tribunale di Latina perchè questi, ove ritenga di rinnovare la richiesta di archiviazione, provveda a che il relativo avviso sia notificato alla persona offesa.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il tribunale di Latina per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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