Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-03-2011) 29-03-2011, n. 13095 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che con il decreto di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trento, previa declaratoria di inammissibilità dell’opposizione proposta dalla persona offesa A.V., accolse la richiesta di archiviazione degli atti relativi al procedimento per il reato di diffamazione che, su denuncia querela del detto A., era stato instaurato a carico di G.G.N. e F.M.;

– che avverso detto decreto ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore, l’ A., denunciando violazioni plurime di legge e vizi di motivazione sull’assunto, in sintesi e nell’essenziale, che:

1) il giudice, pur avendo in qualche modo motivato circa la ritenuta inammissibilità dell’opposizione, nulla avrebbe detto a sostegno della ulteriore condizione prevista dalla legge per dar luogo al provvedimento di archiviazione, costituita dalla infondatezza della notizia di reato;

2) essendosi, nel provvedimento impugnato, espressamente riconosciuta l’"autonoma valenza probatoria" delle indagini difensive svolte dal difensore della persona offesa, del tutto contraddittoria ed illogica sarebbe stata la susseguente affermazione, pur contenuta nel medesimo provvedimento, secondo cui dette indagini, "come tali, non soddisfano i requisiti richiesti a pena d’inammissibilità dall’art. 410c.p.p.";

– che dette ragioni di doglianza sono state poi ribadite e ulteriormente illustrate con una successiva memoria;
Motivi della decisione

– che appare fondato ed assorbente il secondo motivo di ricorso, dal momento che, in effetti, a fronte dell’espresso (e corretto) riconoscimento dell’"autonoma valenza probatoria" delle indagini difensive, non è dato comprendere per quale ragione esse "come tali" (e, quindi, se le parole hanno un senso, proprio perchè dotate di detta valenza e non per il loro specifico contenuto), sarebbero state inidonee a soddisfare "i requisiti richiesti a pena d’inammissibilità dall’art. 410 c.p.p.", quasi che tale norma, nel prevedere l’obbligo di indicare nell’opposizione alla richiesta di archiviazione, "l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova", precludesse alla persona offesa la possibilità di produrre essa stessa, qualora ne sia già in possesso, i detti elementi di prova a sostegno della ritenuta necessità dell’investigazione suppletiva, anche se, in ipotesi, limitata ad una ulteriore verifica circa la validità dei medesimi elementi; nè, d’altra parte, la "ratio decidendi" trova adeguata illustrazione nella ulteriore affermazione, del tutto apodittica e generica, contenuta nel decreto impugnato, secondo cui "le altre indicazioni probatorie", come pure i "relativi temi d’indagine" (le une e gli altri non meglio indicati) sarebbero stati "estremamente vaghi e generali", sì da non corrispondere neppur essi ai requisiti di legge;

– che non può, quindi, che darsi luogo ad annullamento del provvedimento impugnalo con rinvio, per nuovo esame, allo stesso giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, il quale, in assoluta libertà di valutazione degli elementi di fatto in suo possesso, dovrà, tuttavia, ove ritenga di confermare la precedente decisione, fornire più congrua e adeguata motivazione.
P.Q.M.

La Corte annulla il decreto impugnato con rinvio, per nuovo esame, al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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