Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-03-2011) 29-03-2011, n. 13094 Deliberazione e pronuncia Sentenza penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Mario, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo

Che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, intese applicare a C.F., per il reato di furto aggravato, la pena concordata con la pubblica accusa nella misura di giorni 60 gg di reclusione ed Euro 100,00 di multa;

che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la locale procura generale della Repubblica, denunciando violazione dell’art. 546 c.p.p., per essere la detta sentenza del tutto priva del dispositivo.
Motivi della decisione

Che la doglianza posta a base del ricorso risulta oggettivamente fondata, atteso che, in effetti, la sentenza in atti appare priva del dispositivo;

che, tuttavia, ciò non deve comportare l’annullamento della pronuncia impugnata, risultando dall’esame degli atti (legittimo e doveroso quanto venga dedotto, come nella specie, un vizio "in procedendo") che insiste l’originale del dispositivo letto in aula all’esito dell’udienza tenutasi il 4 novembre 2009, per cui può farsi applicazione del principio più volte affermato da questa Corte secondo cui: "L’omessa o incompleta trascrizione nell’originale della sentenza del dispositivo letto in Pubblica udienza non integra la nullità di cui all’art. 546 c.p.p., comma 3, trattandosi di una mera assenza grafica sanabile con la procedura di correzione degli errori materiali di cui all’art. 130 c.p.p." (così, in particolare, Cass. 6, 3-19 marzo 2008, n. 12308, Bolognini, Rv. 239329; nello stesso senso in precedenza: Cass. 3, 27 gennaio – 20 febbraio 19989 n. 2150, Magliaro, rv. 210171; cass. 4, 28 ottobre – 31 dicembre 2003 n. 49485, Rossi, rv 227071).
P.Q.M.

La Corte corregge l’errore materiale contenuto nella sentenza impugnata 4 novembre 2009 del Tribunale di Matera emessa nei confronti di C.F. nel senso che la stessa deve ritenersi integrata del dispositivo letto in udienza ed esistente in atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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