T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 24-03-2011, n. 2595

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di diffida notificato il 12.10.2010 la ricorrente:

– ha rappresentato all’Agenzia che l’erronea condotta del sostituto d’imposta (che ha operato, a suo carico, "ritenute" a titolo di acconto e versato somme in eccedenza rispetto alla reale consistenza dell’obbligazione tributaria) ha determinato, a suo carico, un pagamento di imposta (IRPEF) non dovuta;

– ed ha chiesto il rimborso di quanto, a suo avviso, è risultato versato in eccesso.

E poiché il ricorrente ritiene che su tale diffida (volta ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato) si sia formato il c.d. "silenziorifiuto", con il ricorso in esame lo ha impugnato chiedendo che venga giudizialmente dichiarato illegittimo ed annullato, per le conseguenti statuizioni di condanna.

Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso (deducendo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del Giudice adìto); e comunque la sua infondatezza, e ne chiede il rigetto con vittoria di spese.

Entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive richieste ed eccezioni.

Infine, all’udienza del 23.2.2011, udite la conclusioni delle parti, la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

1.1. L’articolo 2 del d.lgs. 31.12.1992 n. 546 (come modificato dall’art. 12, comma II, della L. 448 del 2001) stabilisce che "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi ed ogni altro accessorio".

Nel caso dedotto in giudizio, la domanda giudiziale è rivolta a stigmatizzare come illegittima la condotta amministrativa consistente nel rifiuto di restituire (rectius: di rimborsare) ad un contribuente somme versate (da un suo "sostituto d’imposta", per un errore interpretativo nell’applicazione di norme tributarie) a titolo di IRPEF.

Essa introduce, cioè, questioni concernenti l’uso del potere impositivo, nonché l’interpretazione e l’applicazione di norme tributarie.

Non appare revocabile in dubbio, pertanto, che essa si risolva in una tipica controversia tributaria.

1.2. Né potrebbe opinarsi che la questione verte esclusivamente sulla legittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione.

Poiché la ricorrente sostiene che le somme per cui è causa sarebbero state illegittimamente "ritenute" (a titolo di acconto IRPEF, ed altrettanto illegittimamente versate) dal sostituto d’imposta e che pertanto l’Amministrazione avrebbe l’obbligo di rimborsargliele, è evidente che il petitum sostanziale (e dunque l’oggetto stesso) della controversia consiste nell’accertamento della sussistenza dell’obbligazione tributaria, mentre ogni questione connessa – come quella relativa alla illegittimità del silenzio tenuto dall’Amministrazione in merito alla domanda restitutoria – resta in essa assorbita, essendo accessoria a quella principale (e dipendendo in toto da essa).

Dal che non resta che concludere definitivamente che la giurisdizione non spetta sotto alcun profilo al Giudice amministrativo ma a quello tributario.

2. In considerazione delle suesposte osservazioni il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti costituite.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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