T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 24-03-2011, n. 2594 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to nel verbale;
Svolgimento del processo

Con sentenza n. 22/1999 la Corte d’Appello di Roma ha accertato:

– che con deliberazione della Giunta Municipale n. 7350/1980, il Comune di Roma ha disposto l’occupazione in via d’urgenza del terreno sito in Roma e censito al Catasto del Comune di Roma al foglio 956, particella 505/p di mq. 569, di proprietà dei ricorrenti;

– che il decreto di esproprio n. 1723/1993 è intervenuto dopo 13 anni dal provvedimento che ha disposto l’occupazione legittima ed è, conseguentemente, illegittimo ed inefficace;

– che è stata occupata un’area di 787 mq e quindi 218 mq in più rispetto a quelli previsti del provvedimento d’urgenza.

La Corte d’Appello ha altresì ritenuto e dichiarato che per la decisione in ordine al risarcimento del danno da occupazione illegittima è competente il Tribunale di Roma, essendo essa stessa competente soltanto per l’opposizione alla stima delle indennità di espropriazione legittima e di occupazione legittima.

Con il ricorso in esame i ricorrenti hanno formulato una domanda di risarcimento "del danno per l’ablazione di un’area di 218 mq occupata in eccesso rispetto alla superficie espropriata con deliberazione della Giunta Municipale 7350 del 9.9.80 – su cui è poi intervenuto decreto di esproprio – dopo che gli stessi hanno già ottenuto l’indennità spettante per l’occupazione legittima", con vittoria di spese.

Ritualmente costituitosi, il Comune di Roma ha eccepito l’inammissibilità e/o l’improcedibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice adito e comunque l’infondatezza dello stesso.

Alla pubblica udienza del 23.2.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

L’art. 53 del Testo Unico delle Espropriazione, D.P.R. 8.6.2001 n. 327, devolve alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati nell’ambito della procedura d’esproprio.

Il contenzioso sulla determinazione e la corresponsione dell’indennità è invece riservato all’A.G.O. (Autorità Giurisdizionale Ordinaria).

Con sentenza 11.5.2006 n.191, la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 53 citato nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai "comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati", non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere.

La Corte ha affermato che mentre "deve ritenersi conforme a Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a "comportamenti" (di impossessamento del bene altrui) collegati all’esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere,… deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di "comportamenti" posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto" (Corte Costituzionale, Sentenza 11 maggio 2006, n.191).

Con la sentenza in questione, la Corte ha dunque evocato la nota distinzione, di origine pretoria, fra c.d. "occupazione acquisitiva" (che si verifica "quando il fondo è stato occupato a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, e pertanto nell’ambito di una procedura di espropriazione, ed ha subito una irreversibile trasformazione in esecuzione dell’opera di pubblica utilità senza che, tuttavia, sia intervenuto il decreto di esproprio o altro atto idoneo a produrre l’effetto traslativo della proprietà") e c.d. "occupazione usurpativa" (caratterizzata "dall’apprensione del fondo altrui in carenza di titolo: carenza universalmente ravvisata nell’ipotesi di assenza ab inizio della dichiarazione di pubblica utilità, e da taluni anche nell’ipotesi di annullamento, con efficacia ex tunc, della dichiarazione inizialmente esistente ovvero di sua inefficacia per inutile decorso dei termini previsti per l’esecuzione dell’opera pubblica").

Appare del tutto evidente, allora, che mentre la figura dell’occupazione acquisitiva si inserisce nel novero delle fattispecie relative dei comportamenti collegati all’esercizio (sia pure illegittimo) di un pubblico potere, la figura dell’occupazione usurpativa corrisponde alla fattispecie dei comportamenti "posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto", e, come tali, devoluti, quoad tutelam, alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. TAR Campania, Salerno, 25.10.2010, n. 11915).

Nel caso di specie, occupando 218 mq in più rispetto a quelli previsti e contemplati dal provvedimento d’urgenza, l’Amministrazione ha appreso parte del fondo dei ricorrenti in assoluta carenza di titolo, in assenza di una dichiarazione di pubblica utilità e quindi in via di mero fatto.

E poiché la domanda giudiziale è volta ad ottenere il risarcimento del danno provocato proprio da quella "illecita" (e non già "illegittima") occupazione (e cioè dall’occupazione sine titulo di quella porzione di terreno, con conseguente lesione del diritto di proprietà in mancanza di qualsiasi provvedimento atto, anche virtualmente, ad affievolirlo), l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo è evidente.

Come è parimenti evidente che la stessa spetta al Giudice Ordinario.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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