T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 24-03-2011, n. 2593

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 1.10.2008 n.412 il Giudice di Pace di Roma, Sez. VI^, ha accolto il ricorso in opposizione proposto dal Sig. Paolo Sanna condannando il Comune di Roma alla rifusione in favore dell’Avv. A.S. delle spese di causa liquidate in Euro.350,00, oltre accessori ex lege.

La sentenza, pubblicata il 1° ottobre 2008, munita di formula esecutiva il 28.1.2009, è stata notificata il 3.2.2009 ed è passata in giudicato.

Non ostante l’invito ad adempiere l’Amministrazione non ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza; e, in particolare ha omesso di liquidare e corrispondere all’Avv. A.S. le somme spettantegli.

Con il ricorso in esame l’interessato ha pertanto chiesto a questo Tribunale l’esecuzione giudiziale della sentenza in questione.

Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione si è opposta all’accoglimento della domanda giudiziale.

All’udienza camerale del 9.2.2011, la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento.

Con la sentenza 1.10.2008 n.412, passata in giudicato, il Giudice di Pace di Roma, Sez. VI^, ha accolto il ricorso in opposizione proposto dal Sig. Paolo Sanna condannando il Comune di Roma alla rifusione in favore dell’Avv. A.S. delle spese di causa liquidate in Euro.350,00, oltre accessori ex lege.

La sentenza è passata in giudicato e, munita di formula esecutiva, è stata ritualmente notificata (in data 3.2.2009) all’Amministrazione, la quale – però – non ha ottemperato.

L’inottemperanza è proseguita anche a seguito della diffida con la quale il ricorrente ha invitato l’Amministrazione ad eseguire la sentenza, avvisandola che in caso contrario avrebbe agito giudizialmente.

Non resta pertanto al Collegio che dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza in questione assegnando all’uopo il termine di sessanta giorni per provvedere in conformità.

Per il caso di persistente inottemperanza o inerzia si appalesa opportuno nominare fin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Sig. Prefetto di Roma conferendogli mandato, con facoltà di delega, di eventualmente adottare – entro l’ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla scadenza di quello assegnato all’Amministrazione – i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza.

Si ravvisano giuste ragioni per condannare l’Amministrazione inottemperante al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che vengono liquidate in Euro.400,00, oltre le spese per il compenso al Commissario, da liquidarsi – nel caso di suo effettivo intervento – con separata ordinanza.
P.Q.M.

accoglie il ricorso in epigrafe; e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione, entro sessanta giorni, alla sentenza indicata in epigrafe.

Nomina Commissario ad acta, per il caso di persistente inottemperanza, il Sig. Prefetto di Roma ai fini e per gli effetti indicati in motivazione.

Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali liquidandole in Euro.400,00, salva ulteriore eventuale liquidazione, con separata ordinanza, delle spese per il compenso del Commissario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *