Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-03-2011) 29-03-2011, n. 12807 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

. Salzano Francesco, che chiede l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

Il Tribunale della libertà di Bologna, con ordinanza in data 11/10/2010, confermava l’ordinanza in data 30/7/2010 della Corte di appello di Bologna con la quale era stata rigettata l’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari in struttura residenziale di recupero nei confronti di N.G., condannato dal Tribunale di Bologna, con sentenza in data 12/1/2010, alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione per il reato di rapina aggravata in danno della Banca Antonveneta di (OMISSIS).

Proponevano ricorso per cassazione i difensori dell’imputato deducendo la nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 275 c.p.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, ed e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle censure sollevate con i motivi di gravame.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè le doglianze sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Infatti la Corte di appello ha rigettato con ampia motivazione la richiesta di sostituzione della misura cautelare con gli arresti domiciliari in una struttura residenziale. A fronte di ciò il ricorrente contrappone solo generiche contestazioni, con riferimento agli asserite articoli di legge violati, senza alcuna motivazione al riguardo In proposito questa Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. e), all’inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante:

Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 – dep. 11.10.2004 – rv 230634).

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in libertà dell’indagato, si dispone che la cancelleria, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Si comunichi ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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