T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 24-03-2011, n. 2591 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Garante per la Protezione dei dati personali pubblicava nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 9.7.2008 un avviso di gara per l’affidamento del servizio di autonoleggio con conducente per il trasporto di persone.

A tale gara partecipavano sette offerenti, tra cui il C.T.P. C.T.P., dei cui servizi il Garante si era avvalso in precedenza in virtù di un precedente affidamento.

La Commissione di gara escludeva il ricorrente dalla procedura a causa della mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento del CIG (condizione di ammissibilità dell’offerta).

L’esclusione dalla gara veniva deliberata anche nei confronti degli altri sei partecipanti: quattro offerenti non avevano dimostrato l’avvenuto versamento del CIG e due non erano in possesso delle certificazioni di qualità richieste dal capitolato di gara a pena di esclusione (uno dei quali aveva peraltro presentato un’offerta contenente un prezzo superiore all’importo a base di gara).

Preso atto dell’esito negativo della gara, nelle more di definire le nuove modalità di effettuazione del servizio e dovendone assicurare la continuità, il Garante affidava una parte dei servizi di noleggio con conducente ad operatori privati a partire dal 9.7.2009.

Con nota dell’8.3.2010, il ricorrente:

rappresentava al Garante che non aveva avuto notizia dell’esito della gara di cui sopra e che era venuto a conoscenza del fatto che l’Autorità si stava avvalendo di soggetti privati per lo svolgimento dei servizi di noleggio di vettura con conducente, in mancanza di qualsiasi procedura ad evidenza pubblica;

e chiedeva di accedere agli atti relativa alla procedura di affidamento a terzi del servizio di noleggio di vettura con conducente, successivi alla gara pubblica alla quale aveva partecipato, al fine di tutelare i propri diritti..

Con nota del 31.3.2010 l’ufficio del Garante chiedeva alla ricorrente di regolarizzare la domanda di accesso già formulata.

Con nota del 12.4.2010, il Consorzio ricorrente regolarizzava l’istanza di accesso motivandola in relazione all’esigenza "di tutelare i propri diritti innanzi le autorità giudiziarie, anche per l’eventuale risarcimento del danno".

Specificava di aver interesse a visionare, per il fine indicato:

tutti gli atti della procedura di gara pubblicata nella G.U.R.I. n. 79 del 2008, alla quale aveva partecipato;

tutti gli atti con i quali erano stati affidati servizi di noleggio di vettura con conducente successivamente al 9.7.2009 (in particolare gli avvisi di gara, i capitolati, i disciplinari, le lettere di invito, i verbali di gara, gli atti di affidamento dei servizi stessi, gli eventuali contratti sottoscritti).

Con nota del 10.6.2010, prot. n. 14089/60499, il Garante:

autorizzava l’accesso dell’istante agli atti della procedura di gara ivi menzionata indicando le relative modalità pratiche;

e respingeva la richiesta concernente l’accesso agli atti successivamente adottati affermando che la stessa era stata formulata in modo talmente generico da non consentire "di identificare i documenti dei quali si chiede l’ostensione e, di conseguenza, di valutare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante alla conoscibilità degli stessi, atteso che peraltro non è stata esperita una nuova procedura di gara per analogo servizio".

Con il ricorso in esame l’interessato ha impugnato quest’ultimo provvedimento di diniego parziale all’accesso e ne chiede l’annullamento, con conseguente riconoscimento del diritto all’accesso agli atti relativi all’affidamento di servizi di noleggio con conducente con autovettura disposti dal Garante dal 9.7.2009 ad oggi.

Lamenta al riguardo violazione e falsa applicazione del Capo V della L. 241 del 1990, articoli 22 e seguenti.

Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione ha eccepito l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

Infine, all’udienza del 9.2.2011, uditi i Difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Con un unico ed articolato mezzo di gravame il C.T.P. C.T.P. lamenta la violazione e falsa applicazione del Capo V della L. 241 del 1990, articoli 22 e seguenti, deducendo:

o che ai sensi della citata normativa l’accesso deve comunque essere consentito qualora la visione del documento richiesto sia necessario per la cura o per la difesa di un interesse giuridico;

o che l’esigenza di una puntuale indicazione degli estremi degli atti oggetto della domanda di accesso deve intendersi in modo flessibile e non formalistico, non occorrendo dunque l’indicazione di tutti gli estremi identificativi, ma potendosi ritenere l’onere assolto con l’indicazione dell’oggetto e dello scopo cui l’atto è indirizzato, sì da mettere in condizione l’Amministrazione di comprendere la portata e il contenuto della domanda;

o che l’interesse all’accesso è legata alla necessità del ricorrente di agire nelle competenti sedi a tutela del proprio interesse di impresa che, già gestore di servizi, non ha potuto partecipare alla procedura di affidamento posta in essere dal Garante relativamente ai servizi in questione.

La doglianza merita accoglimento.

La giurisprudenza amministrativa ha affermato:

o che "è ormai principio consolidato che il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all’art.22, legge 7 agosto 1990, n. 241, trova applicazione in ogni tipologia di attività della pubblica amministrazione, essendo posto a garanzia della trasparenza ed imparzialità della P.A., di talchè, in linea di principio, l’Amministrazione detentrice dei documenti amministrativi, purchè direttamente riferibili alla tutela di un interesse personale e concreto, non può limitare il diritto di accesso, se non per motivate esigenze di riservatezza" (TAR Lazio, I^ Bis, 29.1.2008 n. 657);

o che "il riconoscimento nel nostro Ordinamento del principio di pubblicità dei documenti amministrativi, attuato con la L. 7.8.1990 n.241, comporta che il segreto amministrativo, già regola, deve ora essere considerato eccezione… (…)…" (CS, Ad.Pl., 7.2.1997 n.5);

o che "qualora l’accesso ai documenti amministrativi sia motivato dalla cura o la difesa di propri interessi giuridici, prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo" (CS, Ad.Pl., 7.2.1997 n.5);

o che "l’interesse alla riservatezza, tutelato dalla L..7.8.1990 n.241 mediante una limitazione del diritto di accesso, recede quando l’accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell’interesse" (CS, Ad.Pl., 7.2.1997 n.5);

o che "l’art.8 comma 5 lett. d) del regolamento approvato con DPR 27.6.1992 n.352, pur ammettendo la possibilità di sottrarre all’accesso i documenti riguardanti la "riservatezza" di terzi, fa comunque salva la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici, sicchè l’interesse alla riservatezza tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto d’accesso è destinato a recedere quando l’accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell’interesse" (CS, VI^, 12.4.2007 n.1699);

o che "l’accesso ai documenti amministrativi va consentito anche quando la relativa istanza sia preordinata alla loro utilizzazione in giudizio (…)" (CS, Ad.Pl., 28.4.1999 n.6);

o che "il diritto di accesso ai documenti previsto dagli artt. 22 ss., della L. 7.8.1990 n.241, finalizzato alla trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, se pure suscettibile di deroga, prevale rispetto alla tutela della riservatezza, specialmente a fronte dell’esigenza di cura e difesa di interessi giuridicamente rilevanti dei ricorrenti; pertanto tale diritto deve essere riconosciuto in merito alla richiesta volta all’ostensione di documenti necessari ai fini della proposizione di un’azione giudiziaria (…)…" (TAR Trentino Alto Adige, Trento, 19.1.2007 n.10);

o che "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie (…), l’accesso non può essere negato" (TAR Sicilia, Catania, IV^, 9.3.2007 n.437);

o che "ai sensi dell’art.22 della L. n.241 del 1990, il diritto di accesso spetta ai soggetti che siano titolari di una situazione giuridicamente rilevante." (TAR Lazio, III^ Ter; 22.4.2009 n.4004);

o che "la posizione che legittima all’accesso non deve necessariamente possedere tutti i requisiti stabiliti per la proposizione del ricorso al giudice amministrativo avverso un atto lesivo della posizione giuridica vantata, tra i quali l’attualità dell’interesse ad agire, essendo sufficiente che l’istante sia titolare di un interesse giuridicamente rilevante e che il suo interesse alla richiesta di documenti si fondi su tale posizione" (TAR Lazio, III^ Ter; 22.4.2009 n. 4004);

o che "la nozione di "situazione giuridicamente rilevante’, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è nozione diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo; così che la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto" (CS, VI^, 27.10.2006 n.6440);

o che "secondo l’interpretazione prevalente, l’esigenza di una puntuale indicazione degli estremi degli atti oggetto della domanda di accesso deve intendersi in modo flessibile e non formalistico, non occorrendo dunque l’indicazione di tutti gli estremi identificativi (organo emanante, numero di protocollo, data di adozione dell’atto), ma potendosi ritenere l’onere assolto con l’indicazione dell’oggetto e dello scopo cui l’atto è indirizzato, sì da mettere l’Amministrazione in condizione di comprendere la portata ed il contenuto della domanda (Cons. Stato, Sez. VI, 27/10/2006, n. 6441)" (TAR Lazio, III^ Ter; 2.12.2008 n.10931);

Nella fattispecie dedotta in giudizio il ricorrente ha chiesto di accedere agli atti con i quali sono stati affidati a terzi servizi di noleggio di vettura con conducente successivamente al 9.7.2009.

Non appare revocabile in dubbio, pertanto, che in forza dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, il ricorrente abbia titolo ad ottenere la copia dei predetti atti e finanche degli atti ad essi eventualmente allegati o con essi strumentalmente connessi; documentazione che gli è necessaria (o comunque utile) per verificare se i criteri e le procedure utilizzate dall’Amministrazione per l’affidamento, nelle more di una nuova gara, dei servizi di noleggio con conducente ad operatori privati a partire dal 9.7.2009 siano stati corretti; e per tutelarsi presso le opportune sedi, eventualmente giudiziarie.

2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento di diniego impugnato.

Va inoltre ordinato all’Amministrazione di rilasciare al ricorrente copia della documentazione da lui richiesta (e degli atti ad essa eventualmente allegati o connessi).

Si ravvisano giuste ragioni per condannare la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessive Euro 1000,00 oltre I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II^, accoglie il ricorso indicato in epigrafe; e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Ordina all’Amministrazione soccombente di rilasciare al ricorrente copia della documentazione richiesta.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, nella misura indicata in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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