Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-03-2011) 29-03-2011, n. 12803

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale della libertà di Roma, con ordinanza in data 5/11/2010, confermava l’ordinanza del G.I.P. dello stesso Tribunale in data 15/10/2010, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di D.M. arrestato in flagranza dei reati di rapina impropria aggravata e resistenza a pubblico ufficiale commessi nel parcheggio di un centro commerciale alle porte di (OMISSIS).

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagato eccependo la intempestività dell’avviso al difensore di fiducia del decreto di fissazione dell’udienza di convalida, eccepita al primo momento utile e cioè all’udienza di convalida celebrata in data 15/10/2010, in assenza del difensore nominato di fiducia.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Ai sensi dell’art. 390 c.p.p., comma 2, il giudice fissa l’udienza di convalida al più presto è, comunque, entro le 48 ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore.

Nella fattispecie l’avviso di udienza di convalida dell’arresto, fissata per il 15/10/2010, alle 16.00, risulta trasmesso, via fax, dalla cancelleria del gip in data 15/10/2010 alle ore 11,39.

Il difensore non contesta che il fax sia stato ricevuto ma eccepisce di aver avuto conoscenza di tale comunicazione alle ore 16.00 del 15/10/2010, orario coincidente con l’apertura dello studio legale, deducendo la intempestività dell’avviso.

Questa Corte ha statuito, con motivazione condivisa dal collegio, che l’avviso al difensore della fissazione dell’udienza di convalida dell’arresto in flagranza o del fermo d’indiziato non richiede modalità particolari e può essere dato anche per mezzo fax (Sez. 2, Sentenza n. 40863 del 09/10/2008 Cc. (dep. 31/10/2008) Rv. 242407).

Il fax deve ritenersi strumento astrattamente idoneo a rendere noto l’avviso medesimo, a nulla rilevando, poi, che in concreto esso non sia giunto ad effettiva conoscenza del destinatario (Sez. U, Sentenza n. 39414 del 30/10/2002 Ud. (dep. 22/11/2002 ) Rv. 222553).

E’, quindi, onere del difensore accertarsi della ricezione della comunicazione, anche via fax, presso il proprio studio professionale, inviato, peraltro, in orario di apertura dello studio (ore 11,39) senza poter addurre impedimenti di fatto alla conoscenza di tale avviso, dovendo approntare ogni utile strumento e accorgimento al fine di avere tempestiva notizia della comunicazione inviatagli, ben sapendo che il giudice avrebbe dovuto fissare l’udienza "al più presto" e dare comunicazione al difensore "senza ritardo", senza che incomba alla segreteria della cancelleria del G.I.P. alcun ulteriore onere di ricerca, dovendo essere fissata l’udienza di convalida entro 48 ore dall’arresto e l’avviso al difensore, che deve tenere conto di tale ristretto termine, deve considerasi tempestivo se avviene, come nella specie, anche poche ore prima dell’udienza.

Peraltro, nella fattispecie, è stato anche effettuata una telefonata allo studio del difensore con registrazione del messaggio nella segreteria telefonica, così come affermato nel ricorso (pag. 1).

Le Sezioni Unite, in un caso analogo, hanno ritenuto che la mancata conoscenza del messaggio, registrato nella segreteria telefonica del difensore designato all’atto dell’arresto, a causa dei vizi di funzionamento dell’apparecchiatura o del mancato ascolto della registrazione, non incidesse sulla ritualità dell’avviso, gravando sul difensore medesimo l’onere di assicurarsi della perfetta funzionalità degli apparecchi di cui è dotato il proprio studio professionale e di ascoltare le comunicazioni memorizzate. (Sez. U, Sentenza n. 39414 del 30/10/2002 Ud. (dep. 22/11/2002) Rv. 222553).

Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

Non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in libertà dell’indagato, si dispone che la cancelleria, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si comunichi ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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