Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-06-2011, n. 13475 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La S.r.l. Aula Regis impugna per cassazione, sulla base di quattro motivi, la sentenza della Corte d’appello di Ancona, depositata il 19.01.2009, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda di risoluzione del contratto di locazione, proposta dai locatori Z.D. e M.L. G., per inadempimento della predetta società conduttrice, avendo la stessa effettuato consistenti modificazioni nell’immobile senza il preventivo consenso, contrattualmente previsto, dei locatori. Resistono con controricorso i locatori, deducendo l’inammissibilità e/o l’infondatezza dei motivi.

2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, perchè la Corte territoriale avrebbe posto a suo carico l’obbligo di verifica dell’idoneità dell’immobile alla destinazione necessaria alla sua attività, senza considerare che l’immobile sarebbe divenuto inadeguato solo nel corso della locazione; col quarto motivo deduce altro vizio motivazionale, perchè la Corte, nel valutare le consistenti modifiche apportate, non avrebbe considerato, che, secondo il C.T.U., esse avevano dato una più efficace funzionalità all’immobile attraverso una diversa articolazione e configurazione dei locali interessati; aggiunge che i locatori non avrebbero potuto negarvi la loro autorizzazione, posto che erano finalizzati a mantenere la destinazione contrattuale. Con il terzo motivo, deducendo violazione dell’art. 669 novies c.p.c. e falsa applicazione del comma 3 dello stesso, chiede a questa S.C. se quest’ultima disposizione "sia applicabile allorchè la sentenza che ha definito il giudizio di merito instaurato a seguito di un procedimento cautelare abbia respinto per inammissibilità o abbia ritenuto non proposte le domande di merito relative alla cautela accordata stante il permanere dell’efficacia del provvedimento cautelare fino al momento in cui non intervenga la pronuncia di cui al secondo comma dello stesso art. 669 novies.

2.2.1. I tre motivi sono inammissibili. Invero, i motivi con cui si deducono vizi di motivazione, a completamento della relativa esposizione, devono indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (Cass. 17/7/2008 n. 19769, in motivazione). Nel caso in esame, invece, rispetto al primo ed al quarto motivo con i quali vengono denunziati vizi di motivazione, la ricorrente non ha formulato i previsti momenti di sintesi. I motivi non recano, invero, la "chiara indicazione" del "fatto controverso" e delle "ragioni" che rendono inidonea la motivazione a sorreggere la decisione, l’art. 366 bis c.p.c., che come da questa Corte precisato richiede un quid pluris rispetto alla mera illustrazione del motivo, imponendo un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002). L’individuazione dei denunziati vizi di motivazione risulta perciò impropriamente rimessa all’attività esegetica del motivo da parte di questa Corte, oltre che consistere in un’inammissibile "diversa lettura" delle risultanze probatorie, apprezzate con congrua motivazione nella sentenza impugnata.

2.2.2. Il secondo motivo è anch’esso inammissibile per inidoneità del quesito di diritto formulato alla fine dello stesso. Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede, come noto, che, con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed averne indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto, formulato in modo tale da circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (v. Cass., 17/7/2008 n. 19769; 26/3/2007, n. 7258). Occorre, insomma che la Corte, leggendo il solo quesito, possa comprendere l’errore di diritto che si assume compiuto dal giudice nel caso concreto e quale, secondo il ricorrente, sarebbe stata la regola da applicare. Non si rivela, pertanto, idoneo il quesito formulato alla fine del terzo motivo proposto nel presente ricorso, dato che non contiene alcun riferimento alla fattispecie oggetto della sentenza impugnata, nè espone le regole di diritto che si assumono erroneamente applicate e, quanto a quelle di cui s’invoca l’applicazione, si limita ad enunciazioni di carattere generale ed astratto che, in quanto prive di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, non consentono di dare risposte utili a definire la causa (Cass. S.U. 11.3.2008 n. 6420).

Del resto, il causa (Cass. S.U. 11.3.2008 n. 6420). Del resto, il quesito di diritto non può risolversi – come nell’ipotesi – in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta, ovvero in cui la risposta non consente di risolvere il caso sub iudice (Cass. S.U. 2/12/2008 n. 28536).

2.3.1. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione dell’art. 1456 c.c. e chiede alla Corte se una clausola risolutiva espressa sia suscettibile di determinare la risoluzione del contratto di locazione allorchè il comportamento sanzionato dalla clausola risolutiva sia stato generato dalla necessità di adeguamento dell’immobile locato imposto dalla P.A., sia stato preventivamente autorizzato dall’autorità giudiziaria in un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. ed abbia avuto esecuzione nel corso della validità di tale provvedimento cautelare.

2.3.2. Anche questa censura presenta un quesito di diritto inidoneo, perchè esso manca di diretti riferimenti alla fattispecie esaminata dalla Corte territoriale ed, anzi, impiega alcuni profili della fattispecie (ordine della P.A., procedimento cautelare) per desumerne asserite conseguenze in relazione al principio di diritto di cui s’invoca l’affermazione, vale a dire l’inidoneità di tali circostanze a determinare l’inadempimento; senza riferire – e, quindi, tenere adeguatamente conto -adeguatamente il decisum della sentenza impugnata, specie quanto al decisivo elemento che le modifiche apportate all’immobile hanno comunque ecceduto quanto imposto dalla P.A. e quanto autorizzato in sede cautelare, così determinando l’inadempimento contrattuale in mancanza del previsto consenso scritto dei locatori. Ciò rivela ulteriori profili d’inammissibilità della censura, sia perchè non riferibile pienamente alla ratio decidendi, come sopra specificata, sia poichè si deve ribadire che, con riferimento all’azione di risoluzione del contratto in applicazione dell’art. 1456 c.c., l’efficacia della clausola e la natura dichiarativa dell’azione, che implica il mero accertamento delle inadempienze, rende insindacabile la valutazione compiuta dal giudice del merito circa la sussistenza delle stesse, con motivazione – come nella specie – ampia, analitica ed esaustiva (Cass. 5 aprile 1990 n. 2803, Cass. 10 novembre 1998 n. 11282, Cass. 20 dicembre 2004 n. 23625).

4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.200,00=, di cui Euro 5.000,00= per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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