T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 24-03-2011, n. 2617 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il sig. D.C., comproprietario di un appartamento nel condominio sito in Monterotondo, Via Ischia, n. 32 e amministratore dello stesso stabile, espone che in data 7.5.2003 sig.ra M., condomino, ha presentato all’Ufficio Urbanistica del Comune di Monterotondo la richiesta di autorizzazione edilizia n. 256/2003 al fine di ottenere il cambio di destinazione d’uso di alcuni localicantina ad uso abitazione di sua proprietà siti nello stesso stabile e che il Comune stesso ha respinto detta istanza.

A seguito di richiesta di riesame presentata dalla sig.ra C., il Comune, sulla base della nuova relazione di parte, ha rilasciato in data 25.1.2005 il permesso di costruire n. 3340 per il cambio di destinazione d’uso di parte della cantina in abitazione.

Il ricorrente dopo aver attivato presso gli Uffici comunali il procedimento di accesso ai documenti relativi alla pratica edilizia di cui al predetto permesso di costruire n. 3340/2005 ha proposto ricorso avverso lo stesso presso questo Tribunale deducendo i seguenti motivi: 1) Violazione di legge: art. 41 sexies L.17.8.1942, n. 1150, come modificato dall’art.2 della Legge 24.3.1989, n. 122. Eccesso di potere, difetto di istruttoria, errore sui fatti e presupposti: dal confronto tra la perizia del ricorrente e quella della resistentecontrointeressata risulterebbero in quest’ultima delle difformità con le porzioni relative alle aree dei cortili e parcheggio, inoltre non verrebbe considerata l’area di passaggio da lasciare a disposizione del condomino sig. Pellizzari;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art.27 del DPR 6.6.2001, n.380. Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria:il processo verbale di accertamento del 21.3.2003, prot. n. 359 sarebbe viziato in quanto riferirebbe l’inesistenza di lavori di ristrutturazione nella cantina della sig.ra C., mentre il sopralluogo sarebbe stato effettuato erroneamente con riferimento alla cantina dei sig.ri C.- D.R.;

3) Violazione artt. 5, 1, 2, 3 D.M. 5.7.1975 del Ministero della Sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1975, n. 190. Eccesso di potere: la costruzione di cui al permesso di costruire impugnato non sembrerebbe soddisfare le caratteristiche richieste dalla legge riguardo l’altezza dei soffitti nonché le dimensioni dell’unica camera, trattandosi di un alloggio monostanza.

Si è costituita in giudizio la sig.ra M. intimata per resistere al ricorso e con successiva memoria ha controdedotto a quanto sostenuto da parte ricorrente, contestandone i rilievi non provati, concludendo per la reiezione del ricorso.

Anche il Comune di Monterotondo si è costituito in giudizio in giudizio e ha eccepito preliminarmente profili di inammissibilità del ricorso, concludendo comunque per l’infondatezza dello stesso.

Con l’ordinanza n. 7074/2006, pronunciata nella Camera di consiglio del 21 dicembre 2006, è stata respinta la suindicata domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati.

In prossimità dell’udienza pubblica il Comune ha depositato atto di costituzione di nuovi difensori e con separata memoria conclusionale ha insistito sulle proprie conclusioni, anche con riferimento ai profili di irritualità del ricorso.

Alla pubblica udienza del 17 febbraio 2011 la causa è stata introitata per la decisione.

2. Ordine logico impone la disamina della questione pregiudiziale sollevata dal Comune in ordine alla irritualità del ricorso attesa la dichiarata notifica oltre il termine di legge.

Al riguardo, sulla base di quanto rappresentato dalle parti e documentato in atti, risulta che la piena conoscenza di parte ricorrente degli atti da impugnare è avvenuta in data 7.9.2006, data del ritiro della documentazione a seguito dell’accesso, come affermato nel ricorso dallo stesso sig. C. e confermato dalla medesima difesa comunale. Quest’ultima ha eccepito l’irricevibilità del ricorso perché notificato in data 8.11.2006, asserendo la scadenza del termine per il gravame in data 6.11.2006.

Orbene, occorre rilevare che, nella specie, la piena conoscenza dell’atto da impugnare (avvenuta in data 7.9.2006) ricade nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali fissata dalla Legge 7 ottobre 1969, n. 742 (ossia dal 1° agosto al 15 settembre) e, pertanto, dal 15 settembre 2006 occorre far decorrere il termine perentorio per l’impugnazione, previsto dall’art. 21 della legge Tar (ora art 39 e 41 cpa), con scadenza quindi alla data del 14 novembre 2006: ne discende che il ricorso è stato proposto ritualmente e l’eccezione avanzata dal Comune di Monterotondo va respinta.

Parimenti non è suscettibile di positiva valutazione l’eccezione preliminare avanzata dal Comune riguardo la inammissibilità del ricorso per mancata sottoscrizione del ricorso da parte del ricorrente, risultando invece la firma del solo difensore.

A tale proposito, richiamando la normativa applicabile al caso in esame recata dall’art. 19 della L.n. 1034 del 1971, dall’art. 35, comma 1, del T.U. n. 1054 del 1924 e dall’art. 6, comma 4, del R.D. n. 642 del 1907 (ora art. 40 lett. d) cpa), deve considerarsi ammissibile il ricorso giurisdizionale proposto dinanzi al giudice amministrativo sottoscritto dal solo avvocato, al quale la rappresentanza tecnica sia stata conferita con procura speciale alle liti – come nella specie, a margine – posto che il potere di azione si considera validamente esercitato, essendo la procura speciale ad litem (in calce o a margine del ricorso stesso) idonea ad attribuire al difensore il potere di rappresentanza processuale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 1° luglio 2005, n. 5418; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 1° aprile 2008, n. 1715; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 3 febbraio 2009, n. 93; Tar Piemonte,sez. I, 3 dicembre 2010, n. 4384). Nel caso in esame, il ricorso, sottoscritto dal difensore, reca a margine la procura ad litem sottoscritta sia dal ricorrente che dal difensore.

Alla luce di quanto premesso, le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del ricorso proposte dal Comune di Monterotondo vanno respinte.

3. Il Collegio reputa che il ricorso non sia ancora maturo per la decisione e, tenuto conto di quanto sostenuto da parte ricorrente e dalla documentazione depositata, ai fini della completa cognizione del giudizio, occorre disporre nei confronti del Comune di Monterotondo l’acquisizione di dettagliati e comprovati elementi: – riguardo il verbale di accertamento impugnato prot. n. 359 del 2003, con riferimento a quanto documentato, anche con rilievo fotografico, nel rapporto del personale accertatore rispetto a quanto dichiarato e documentato da parte ricorrente; – relativi al procedimento istruttorio seguito dall’Ente ai fini dell’adozione del permesso di costruire e alla conformità del realizzato intervento con la normativa ediliziaurbanistica e di igiene e polizia urbana, fornendo altresì ogni altro elemento utile ai fini della soluzione della controversia.

Per l’assolvimento di tali incombenti è congruo stabilire il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notificazione, a cura della parte ricorrente, della presente sentenza interlocutoria ai sensi dell’art. 36, co. 2, cod. proc. amm, o dalla comunicazione della stessa in via amministrativa, se anteriore.

E’ sospesa ogni decisione in merito e sulle spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda bis) non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– respinge le eccezioni preliminari di inammissibilità del gravame proposte dal Comune di Monterotondo;

– dispone nei confronti del predetto Comune gli incombenti istruttori, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

– è sospesa ogni decisione sul merito e sulle spese del giudizio.

Fissa l’udienza di discussione del merito alla data del 15 luglio 2011

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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