Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-06-2011, n. 13470 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Roma con sentenza del 12 gennaio 2008, definitivamente pronunciando nella causa promossa da L.C. M., F.M., L.M.T., nei confronti di Cubeddu Immobiliare s.r.l., rigettava la opposizione avverso il precetto intimante il pagamento della somma di Euro 7.847,34, notificato unitamente alla sentenza del tribunale di Roma n. 19209 del 2007, recante la condanna delle L. e F. al pagamento un favore della Immobiliare Cubeddu s.r.l. della somma di Euro 4000,00 oltre iva ed interessi legali etc..

Nella parte motiva il tribunale rigettava la eccezione per difetto di legittimazione passiva proposta dalle L. e nel merito riteneva infondata la opposizione, emergendo per tabulas la correttezza della stesura della notula delle spese, in relazione alle censure svolte nella opposizione che erano sinteticamente indicate nella parte espositiva, non senza rilevare che le parti avevano chiesto concordemente la immediata decisione non sussistendo motivi di richieste istruttorie.

2. Contro la decisione hanno proposto ricorso per cassazione le L. e F., affidato ad unico complesso motivo illustrato da due quesiti, resiste la Immobiliare con controricorso. Entrambe le parti hanno proposto memorie.
Motivi della decisione

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in relazione al motivo complesso, formulato con la enunciazione di due quesiti che risultano privi della sintesi descrittiva delle censure che riguardano gli errores in procedendo in relazione ad una motivazione che si sostiene apparente e inosservante dello obbligo della motivazione.

4. Per chiarezza espositiva si offre una sintetica esposizione del motivo e dei quesiti, ed a seguire la loro confutazione in punto di diritto.

4.A. SINTESI DEL MOTIVO. Il motivo deduce "nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, ex art. 360 c.p.c., n. 4, violazione di legge sotto il profilo della inosservanza dello obbligo della motivazione ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 2, e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., commi 1 e 2; art. 111 Cost.".

Nel corpo del motivo si censura il "simulacro di motivazione" che rigetta la opposizione, che considera la congruità della notula spese, mentre doveva altresì considerare anche il terzo e quarto motivo di opposizione relativi alla violazione degli artt. 754 e 477 cod. civ., riguardanti la posizione delle L. quali eredi. I quesiti formulati a ff. 5 del ricorso, esaminano una parte della motivazione definita come sintagma, senza tener conto del complessivo contesto motivazionale, che invece considera, oltre alla congruità della notula, anche la posizione delle parti convenute come parti solidali sulla base della sentenza di condanna, mentre nella sede di opposizione non risultava prodotto alcun documento da cui emergesse la qualità di erede – vedi in tal senso la chiara motivazione esposta al ff. 2 della sentenza.

4.B. CONFUTAZIONE IN DIRITTO I quesiti, che difettano del momento ricostruttivo della sintesi descrittiva delle ragioni della opposizione in relazione alle quali la motivazione risulterebbe apparente, nel primo quesito, o insufficiente, nel secondo quesito, in quanto non atta a consentire la ricostruzione dello iter logico adottati, risultano inammissibili per difetto di specificità, di autosufficienza, e per intrinseca contraddittorietà non potendosi sostenere contestualmente una motivazione apparente e cioè totalmente carente in relazione al tema decidendi e subito dopo una motivazione non apparente ma insufficiente od omessa su alcuni punti, in ordine ai quali esiste invece una chiara ratio decidendi.

La descrizione analitica in sede di ricorso delle quattro ragioni poste a sostegno della opposizione, con le relative argomentazioni, non trova una formulazione adeguata nei motivi sopraccennati, che avrebbero dovuto essere sintetizzati in quattro motivi autonomi e specifici di censura, anche con riferimenti documentali precisi, in modo di consentire a questa Corte di porre in evidenza gli errores in procedendo, come vizi del giudizio, determinanti la nullità della sentenza per la difettosa applicazione delle regole processuali e della valutazione delle prove sui punti rilevanti. Il giudizio di cassazione, anche nella vigenza della nuova procedura di quesiti, come ha ribadito la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del 2009, è un presidio costituzionale che contrassegna il diritto al giusto processo anche in sede di legittimità, ma resta fermo che il giudizio di cassazione è giudizio a critica vincolata e che il singolo motivo deve assolvere ad una funzione condizionante della impugnazione. Ne consegue che la elencazione analitica dei motivi è tassativa e che tale principio sistematico trova espressa conferma nella formulazione dello art. 366 bis c.p.c., riformato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6e da applicarsi al ricorso in esame ratione temporis (vedi S.U. 11 marzo 2008 n. 6420).

Per le dette ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna delle ricorrenti in solido alle spese del grado liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti in solido a rifondere alla Immobiliare Cubeddu s.r.l. le spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.600,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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