Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-06-2011, n. 13468 Amministrazione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con citazione del 14 dicembre 1983 L.A.M. convenne dinanzi al Tribunale di Matera il comune di Irsina che aveva condotto in locazione, per scuola materna un fabbricato si sua proprietà.

Nell’ottobre 1992 il fabbricato era stato riconsegnato in pessime condizioni, come constatato da un accertamento tecnico preventivo, nel contraddittorio tra le parti. La locatrice chiese di essere risarcita per i danni imputabili alla negligenza del Comune in relazione agli obblighi contrattuali assunti. Il Comune si costituì e chiese il rigetto della domanda, eccependo la nullità del contratto per la mancanza della forma scritta. Venne espletata una CTU di ufficio sullo stato dello immobile. 2. Il Tribunale di Matera sezione stralcio, con sentenza del 8 gennaio 2004 accoglieva la domanda e condannava il Comune a risarcimento dei danni nella misura di Euro 68.739,00 ed alla rifusione della metà delle spese di lite.

3. Contro la decisione ricorreva il Comune, rilevando che il Tribunale non aveva tenuto conto della causa pretendi fondata sul inadempienze contrattuali, e chiedeva la riforma della decisione anche in ordine alla mancata prova della entità e delle cause dei danni. Resisteva la L. proponendo appello incidentale in ordine alle spese di lite ed alla compensazione.

4. La Corte di appello di Potenza con sentenza del 5 febbraio 2009 così decideva: accoglie lo appello del comune e rigetta la domanda della locatrice e lo appello incidentale, e compensa le spese del doppio grado.

5. Contro la decisione ricorre L. deducendo sei motivi di censura, non resiste il Comune. La ricorrente ha proposto memoria.
Motivi della decisione

6. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi.

Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi descrittiva ed a seguire la confutazione in punto di diritto.

6.A. SINTESI DEI MOTIVI. Nel PRIMO motivo si deduce il vizio della motivazione su punti decisivi, indicati nella responsabilità extracontrattuale, nella inesistenza della ultrapetizione rilevata dal secondo giudice e nella non ipotizzabilità del contratto nullo e della irrilevanza della nullità. Il motivo si diffonde nel ricostruire le vicende relative alla pacifica gestione da parte del Comune dei locali destinati a scuola materna e precisa che sulla base della domanda introduttiva, che viene riprodotta, e delle conclusioni precisate, bene aveva fatto il primo giudice a considerare il risarcimento dei danni per colpa aquiliana, essendo al tempo della domanda consentita la modificazione della domanda anche nella comparsa conclusionale. Vengono poi formulati a ff. 23 e 25 due quesiti, peraltro non richiesti dalla procedura vigente. Nel secondo motivo si deduce la omessa motivazione sul punto relativo alla omessa motivazione sulla responsabilità precontrattuale del Comune anche in relazione agli artt. 1337 e 1228 c.c. correlati allo art. 97 Cost..

Nel terzo motivo si deduce il vizio della motivazione in relazione alla non rilevabilità di ufficio della nullità del contratto e in ordine alla eccezione di nullità non ritualmente eccepita.

Nel quarto motivo si deduce ancora il vizio della motivazione in relazione alla formazione del contratto per fasi successive, proponendosi questione di costituzionalità del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 17 senza peraltro indicare la norma costituzionale violata, considerata discriminatoria.

Nel quinto motivo si deduce omessa motivazione su punto decisivo in ordine alla domanda di risarcimento per i danni da rimozione o asportazione dello intero impianto di riscaldamento.

Nel sesto motivo si deduce ancora, come vizio della motivazione in relazione al mancato esame dello appello incidentale della L..

6.b.CONFUTAZIONE IN PUNTO DI DIRITTO. Preliminarmente deve rilevarsi che tutti e sei i motivi del ricorso sono formulati come vizi della motivazione su punti decisivi, che vengono poi specificati ed illustrati nella parte espositiva. Dal riscontro argomentativo dei singoli motivi tuttavia si evidenzia che gli errori indicati nella sentenza impugnata sono errores in iudicando o in procedendo, di guisa che il motivo del ricorso risulta per così dire cumulativo o complesso, in violazione dei principio di tassatività, autonomia e specificità che qualifica ciascun motivo, non avendo le varie riforme processuali del ricorso inciso sul sistema dei principi che costituiscono il giudizio di cassazione come giudizio a critica vincolata in quanto delimitato e vincolato dai motivi del ricorso.

Questa Corte anche in recenti arresti ha ribadito che la lettura dei motivi del ricorso esige la terzietà ed imparzialità del giudice ed imparziale non è il giudice che integra i motivi sviluppati in modo confuso, modificandone la lettura – vedi Cass. 2010 n. 13222 massima rv 613318 e Cass. 2010 n. 5207 e Cass. SU 1 ottobre 2007 n. 2063.

Tale considerazione preliminare,che conduce ad una inammissibilità complessiva, per opportunità di completezza, induce ad un esame analitico dei vari motivi.

Il primo motivo deduce come vizio della motivazione una serie di errores in procedendo, in relazione alla causa petendi ed al rilievo della nullità del contratto, senza denunciare il vizio di giudizio per la violazione o falsa applicazione della regula iuris o della norma processuale.

Tale mancanza di puntualizzazione non consente alla Corte di conoscere ed interpretare direttamente gli atti processuali da cui la Corte di appello ha tratto la qualificazione della domanda come domanda contrattuale da inadempimento, mentre non risulta adeguatamente censurata la chiara ratio decidendi da essa espressa in relazione da un contratto nullo della pubblica amministrazione per la violazione della forma scritta ad substanziam – come da consolidata giurisprudenza di questa Corte, vedi SU 28 novembre 1991 n. 12769 e successive conformi tra cui Cass. 18 aprile 2006 n. 8950.

Il comune aveva eccepito la nullità sin dal primo grado e quindi nello appello, e dunque ben poteva la Corte di appello prendere in esame tale profilo e collegarlo alla causa pretendi da inadempimento di un contratto nullo. Pertanto il motivo, formulato come vizio della motivazione è inammissibile, mentre per il c.d. vizio di giudizio come error iuris non risulta specificato ed è manifestamente infondato.

Il secondo motivo, prospettato come vizio della motivazione, è inammissibile posto che pone una questione nuova, che attiene ad un profilo di responsabilità precontrattuale che andava enunciata come error in iudicando, indicando i tempi e luoghi processuali e gli atti e documenti da cui desumere la mala fede della pubblica amministrazione; ulteriore inammissibilità per la novità della questione.

Il terzo motivo deduce come vizio della motivazione un error iuris che attiene alla rivelabilità di ufficio di una nullità che attiene a norme imperative; motivo inammissibile e comunque manifestamente infondato per le ragioni dette considerando il primo motivo. Il quarto motivo deduce come vizio della motivazione una quaestio facti che attiene alla valutazione delle vicende negoziali, sostenendo la tesi della fattispecie a formazione progressiva. La inammissibilità si pone sia in relazione alla mancata tipicizzazione della censura come error in iudicando, nella interpretazione di volontà negoziali malgrado il difetto della forma ad substanziam, sia in relazione alla sua novità in questa sede. MANIFESTAMENTE infondata la questione di costituzionalità, peraltro proposta senza la indicazione delle norme costituzionali che si assumono violate. Il quinto motivo è inammissibile deducendo come errore di motivazione un error in procedendo privo di specificità. Il sesto motivo è inammissibile o assorbito, avendo la decisione impugnata respinto il ricorso incidentale del comune.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Nulla per le spese non avendo svolto difese la controparte.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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