Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-06-2011, n. 13466 Contraddittorio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 3 dicembre 2004 il Tribunale di Roma ha respinto l’appello di C.V. nei confronti di S.R. e della s.p.a. Maa Assicurazioni interposto per non avergli il giudice di primo grado liquidato gli interessi compensativi per il danno da ritardo nel corrispondergli il risarcimento di Euro 3.347,00 per i danni personali e al ciclomotore subiti a seguito dell’investimento cagionato dall’auto di proprietà dello S..

Avendo il C. impugnato per cassazione detta sentenza e non essendo stato notificato il ricorso a S.R. – mentre si è costituita la s.p.a. Milano Assicurazioni, incorporante la Nuova Maa – questa Corte, all’udienza del 7 luglio 2009, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile del danno ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23 sull’assicurazione obbligatoria della R.C.A. secondo il quale nel giudizio instaurato con l’azione diretta contro l’assicuratore quegli è litisconsorte necessario, con inscindibilità delle cause nelle fasi di impugnazione, assegnando a tal fine il termine di novanta giorni.

Non avendo nessuna delle parti provveduto, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. il ricorso va dichiarato inammissibile.

Si compensano le spese del giudizio di cassazione con la s.p.a.

Milano Assicurazioni.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione con la s.p.a. Milano Assicurazioni.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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