Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-06-2011, n. 13464 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

l ricorso.
Svolgimento del processo

La Coop. Prof. Casa di Napoli convenne innanzi al Tribunale di Napoli R.S., socio escluso dalla società per omesso versamento di quote, chiedendone la condanna alla restituzione di cinque appartamenti e box auto indebitamente trattenuti. Si costituì il R. chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine ed in via riconvenzionale, invocando la condanna della cooperativa a restituire L. 727.372.180 versate in conto prezzo degli immobili. Il Tribunale con sentenza 4.6.2002 condannò il R. a restituire gli immobili, condizionatamente al versamento del proprio debito, e la cooperativa a corrispondere contestualmente la somma di Euro 405.226,00 La sentenza venne appellata dalla Cooperativa Prof.Casa con cinque motivi di gravame e si costituì il R. dispiegando appello incidentale articolato su tre motivi. Con sentenza depositata il 6.4.2006 la Corte di Napoli accolse parzialmente entrambi gli appelli e condannò il R. al rilascio immediato degli immobili in favore della Cooperativa e la Cooperativa al pagamento in favore del R. della somma di Euro 292.478,00 oltre interessi dal 21.6.2001, condannando il R. al pagamento della metà delle spese dei due gradi, compensato il residuo, in favore della appellante principale.

La Corte di Napoli nella sentenza ha affermato: che non sussisteva la eccepita genericità dell’appello principale; che era fondato il motivo afferente l’indebito condizionamento del rilascio degli immobili al contestuale pagamento delle somme dovute, posto che trattavasi di titoli autonomi e che il credito restitutorio del R. era esigibile; che esaminando le questioni attinenti al reciproco dare ed avere e facendo capo ai corretti argomenti esposti nella CTU, emergeva che il credito del R. era pari a L. 955.206.125, comprensivo di interessi legali, a fronte del quale andavano valutati i crediti della Cooperativa; che invece andava rigettata la domanda del R. di pagamento della somma di L. 120 milioni per migliorie recate agli immobili (rimaste sfornite di prova) così come andava respinta, ancora una volta accogliendo il gravame della Cooperativa, la richiesta di refusione di L. 98.310.000 per oneri tributari (essendo tale pretesa estranea alle riconvenzionali del R.); che non aveva pregio la censura sulla decorrenza degli interessi legali sul capitale da restituire (rettamente fissata dal CTU al 31.5.2001 e quindi spettante dal 1.6.2001); che se era fondato il primo motivo dell’appello incidentale del R. (per le ragioni speculari a quelle prospettate con il primo motivo del principale) non aveva pregio la ragione dedotta per opporsi al rilascio, quella relativa alla esistenza di una custodia giudiziaria sui beni; che altresì infondata era la censura afferente il calcolo degli interessi per ritardato versamento delle rate, spettando quindi alla cooperativa la somma di L. 145.333.039, e quella relativa alla pretesa degli accessori ex art. 1224 c.c. (sfornita di alcuna prova); che appariva poi corretto e congruo che, a fronte dei crediti restitutori del R., dovessero computarsi le rendite da locazione (comprovate o presumibili) percepite dal R., tal pretesa essendo compresa nella domanda restitutoria della Cooperativa ed essendo stata dal CTU quantificata in L. 243.555.000; che come già valutato in sede di appello principale non aveva alcun fondamento la pretesa al pagamento di indennità per migliorìe (nè per quella somma pretesa dal R. nè, come visto, per la minor somma liquidata equitativamente dal CTU); che per la questione degli oneri condominiali insoluti, essi non andavano calcolati a debito, ma neanche a credito, del R.; che conclusivamente detratto dal credito del R. il credito della Cooperativa, andava al R. riconosciuto il saldo di Euro 292.478,00, oltre interessi legali dal 21.6.2001 al saldo.

Per la cassazione di tale sentenza, notificata al R. il 26.5.2006, il predetto ha proposto ricorso il 17.7.2006 articolando 11 motivi, dei quali la Cooperativa Prof.Casa nel controricorso ha rilevato inammissibilità ed infondatezza. Il R. ha depositato memoria finale. In sede di decisione il Collegio ha disposto la redazione di sentenza a motivazione semplificata.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, posto che tutti i motivi, quand’anche rubricati come vizio di motivazione, espongono censure di violazioni di legge e nessuno di essi è concluso dal necessario quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. E che tal requisito sia applicabile, con riguardo alla impugnata sentenza 6.4.2006 e pur in sede di decisione di legittimità da assumere dopo l’abrogazione della menzionata disposizione, è dato indiscutibile alla luce del principio posto dalle recenti pronunzie di questa Corte (Cass. n. 7119 e n. 20323 del 2010).

Primo motivo: si duole della affermazione di autonomia tra condanna al rilascio e condanna restitutoria, invece essendo coerente all’art. 1460 c.c. ed alla equità la contestualità affermata dal Tribunale:

si tratta di censure di violazione di legge sostanziale nelle quali manca il quesito.

Secondo motivo: si duole del rigetto della domanda di restituzione dei "miglioramenti", per aver mancato di considerare le produzioni dei documenti 10.5.2000 e di altre fatte alle udienze del 22.11.2001 e 14.10.2003; il motivo è generico, non autosufficiente e privo di sintesi conclusiva (Cass. 27680 del 2009).

Terzo motivo: si duole del rigetto della domanda di riconoscimento degli "oneri tributari" disposto per la sua supposta novità;

trattandosi di errore di diritto, per essersi ad avviso del ricorrente radicato il contraddittorio e comunque essendo compresa la domanda nel petitum, rileva il difetto del dovuto quesito.

Quarto motivo: si duole della disattenzione mostrata per la obiezione giuridica al rilascio costituita dalla addotta presenza di custode giudiziario; si tratta chiaramente di un errore di diritto e manca il quesito conclusivo.

Quinto motivo: si denunzia per vizio di motivazione e violazione dell’art. 1382 c.c. – degli artt. 99 e 112 c.p.c., stante la evidente novità della domanda, la conferma dell’addebito ad esso deducente degli interessi da ritardo per L. 145.333.039; anche sul punto si lamentano solo errori di diritto e manca il quesito.

Sesto motivo: si lamenta vizio di motivazione e violazione dell’art. 1224 c.c. per il mancato riconoscimento della rivalutazione, asseritamente non provata, nel mentre la Corte avrebbe dovuto usare le dovute presunzioni; palese la denunziata violazione di legge ed evidente il difetto di quesito.

Settimo motivo: si lamenta come assunta in violazione dell’art. 112 c.p.c. la decisione di ritenere comprese nella domanda della Cooperativa, volta alla restituzione del dovuto, anche le rendite percepite medio tempore dall’occupante; evidente ancora la denunziata violazione di legge processuale e la mancanza di quesito.

Ottavo motivo: connesso al secondo, anch’esso manca di quesito.

Nono motivo: si duole della omessa pronunzia sulla domanda di pagamento di oneri condominiali versati dal R., speculare a quella di rimborso delle rendite; trattandosi del vizio di omessa pronunzia, esso si sarebbe dovuto concludere con il quesito.

Decimo motivo: Si duole della omessa pronunzia sul capo relativo al rimborso ICI per gli alloggi spettante al R.; anche per tal motivo la doglianza di omessa pronunzia avrebbe dovuto essere conclusa da pertinente quesito.

Undicesimo motivo: si duole della condanna al pagamento di 1/2 delle spese; la censura di violazione dell’art. 91 c.p.c. avrebbe richiesto quesito.

L’esito della lite impone di gravare il ricorrente delle spese del giudizio sostenute dalla Cooperativa (che ha ampiamente illustrato nelle sue difese le ragioni di inammissibilità del ricorso).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il R. a corrispondere alla Cooperativa Edilizia Prof Casa – S.C.E. a r.l. per spese di giudizio la somma di Euro 5.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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