Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-06-2011, n. 13461 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 6-26 luglio 2005 il Tribunale di Genova pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra B.M. e P.D. con ogni consequenziale provvedimento.

Su gravame di entrambe la parti la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 2-9 febbraio 2007, confermava la decisione impugnata con particolare riferimento ai provvedimenti di carattere economico.

Contro la sentenza ricorre per cassazione B.M. con due motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso M.M.V..
Motivi della decisione

Il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 155 cod. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 (primo motivo) e si duole che la sentenza impugnata abbia omesso ogni motivazione in ordine alla asserita non rimborsabilità di talune voci di spesa, quali i corsi scolastici ed i viaggi di studio del figlio minore A. (secondo motivo).

Il ricorso, come puntualmente eccepito dalla controricorrente, è inammissibile poichè non contiene, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., nè la formulazione del quesito di diritto in relazione alla censura di violazione di legge nè la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta carenza renda la motivazione inidonea a giustificare la decisione: la censura di vizio di motivazione, infatti, deve contenere un momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, che ne circoscriva rigorosamente i limiti in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità; nè, al riguardo, è sufficiente che la censura di violazione di legge o il fatto controverso siano esposti nel corso del motivo o possano desumersi d dalla sua lettura – come sembra adombrare il ricorrente nella sua memoria illustrativa – poichè è indispensabile che essi siano indicati in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata (Cass. 10 dicembre 2009, n. 27680).

Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *