Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-06-2011, n. 13459 Divorzio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il tribunale di Bergamo, a seguito d’istanza congiunta dei sigg.ri D.G. e R.A., con sentenza del 7 agosto 2006 pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto, affidando i figli alla madre e stabilendo un assegno di Euro 2.500,00 mensili per i due figli, oltre 50% delle spese mediche e scolastiche e di viaggi, nonchè un assegno divorzile in unica soluzione in favore della ex moglie di Euro 140.000,00, con assegnazione alla sig.ra R. della casa coniugale e statuizione che l’assegno per i figli non sarebbe stato sottoposto a revisione in caso d’inizio di attività lavorativa della sig.ra R.; sinchè il suo reddito non avesse raggiunto quello dell’ex marito. Nel giugno 2008 la sig.ra R. propose domanda di revisione di dette condizioni di divorzio, chiedendo che l’assegno per i due figli fosse portato a non meno di Euro 6.000,00 mensili, oltre alle intere spese mediche, scolastiche e straordinarie, in relazione alla maggiore permanenza dei figli presso di sè ed all’aumento delle loro esigenze in relazione all’età, allegando altresì di essere stata tratta in inganno al momento del divorzio circa le effettive condizioni economiche dell’ex marito. Il sig. D. si costituì contestando il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto, offrendo un incremento del contributo per le spese straordinarie e domandando che fosse disposto l’affido condiviso. Il tribunale rigettava la domanda di aumento dell’assegno per i figli, salvo che per l’incremento delle spese straordinarie offerto dal convenuto(e disponeva l’affido condiviso dei minori. La sig.ra R. proponeva reclamo, insistendo per l’accoglimento della domanda proposta. Nel contraddittorio fra le parti la Corte d’appello di Brescia, con provvedimento depositato il giorno 8 aprile 2009, aumentava l’assegno per ciascuno dei figli a carico del padre ad Euro 3.750,00 mensili.

Avverso tale provvedimento il sig. D.G. ha proposto ricorso a questa Corte formulando tre motivi. La parte intimata resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denunciano vizi motivazionali circa un fatto controverso e decisivo. Si deduce al riguardo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente interpretato il contenuto della domanda proposta da controparte, con interpretazione viziata sotto il profilo motivazionale. Premesso che la domanda va interpretata con riferimento alla reale volontà della parte, da desumersi in relazione alla finalità perseguita e non solo in relazione alla sua formulazione letterale – finalità da desumersi dall’intero contenuto dell’atto e dalla documentazione allegata – si deduce che in effetti la domanda non tendeva a ottenere un aumento del contributo per i figli, ma una revisione dell’assegno divorzile "una tantum" concordato e ottenuto in sede di divorzio. Ciò sarebbe evidenziato in particolare dal solo generico riferimento alle esigenze dei figli, sottolineando invece la ricorrente di essere stata tratta in inganno dal marito circa le sue reali condizioni economiche quando in sede di divorzio accettò un assegno "una tantum" di Euro 140.000,00 che in effetti era costretta a intaccare continuamente per fare fronte alle esigenze dei figli, come nuovamente prospettato in sede di reclamo dove, avendo il tribunale ritenuto non specificate nè provate tali esigenze, la ricorrente aveva insistito nella medesima prospettazione dell’inadeguatezza, rispetto alle condizioni economiche dell’ex marito dell’indennità "una tantum" e dell’assegno mensile per i figli di Euro 2.500,00. Incongruamente, pertanto, la Corte d’appello avrebbe piegato il reclamo ad una "prospettiva di reintegrazione patrimoniale per errata rappresentazione della realtà percepita dalla sig.ra R. (traducentesi in una sorta di vizio del consenso) in sede di accordi di divorzio", reintegrazione preclusa attraverso il reclamo. Si deduce che l’erronea interpretazione della domanda sarebbe confermata dalla immotivata attribuzione per i figli di un assegno superiore a quello richiesto dalla sig.ra R.. Ne deriverebbe che se la domanda fosse stata esattamente interpretata, non si sarebbe dovuto pronunciare su di essa.

Il motivo si conclude con la sintesi prevista dall’art. 366 bis c.p.c. così formulata: "La motivazione è inidonea a giustificare la decisione perchè sul fatto controverso e decisivo del contenuto della domanda omette di considerare, al di là delle conclusioni rassegnate, la reale volontà della parte istante e la finalità dalla stessa perseguita oltre la formulazione letterale delle conclusioni: volontà e finalità evincibili dall’intero contenuto dell’atto e, implicitamente e indirettamente, altresì dalle allegazioni istruttorie. Laddove la motivazione non avesse sofferto della dedotta insufficienza e/o omissioni (con riferimento alle specifiche circostanze chiaramente indicate) il giudice non avrebbe dovuto pronunciare sulla domanda, nè potuto accoglierla finanche oltre i limiti dell’istanza".

Il motivo è infondato. In proposito va considerato che, mentre ove con il ricorso per cassazione si deduca l’omesso esame di una domanda ai sensi dell’art. 112 c.p.c., prospettandosi un "error in procedendo" questa Corte ha il potere – dovere di procedere all’esame diretto degli atti giudiziari per verificare il fondamento della censura dedotta, nel caso – quale è quello di specie – in cui si censuri l’interpretazione della domanda data dal giudice del merito, essendo questa attività rientrante nella competenza di quel giudice, il relativo accertamento è insindacabile in questa sede, salvo che sotto il profilo del vizio motivazionale (ex multis Cass. 24 luglio 2008, n. 20373; 26 giugno 2007, n. 14784; 7 luglio 2006, n. 15603).

Vizio motivazionale che nel caso di specie non è ravvisabile nel provvedimento impugnato, il quale ricostruisce in relazione alla "causa petendi" ed al "petitum" la domanda quale domanda di aumento dell’assegno per i figli. Ciò non solo rispondendo con il "decisum" alle conclusioni della parte – che in mancanza di evidenti elementi in disarmonia desumibili dal contesto dell’atto introduttivo costituiscono decisivo argomento interpretativo della domanda – ma anche ricostruendone le allegazioni come volte a dimostrare, allo specifico fine di ottenere l’aumento dell’assegno per i figli stabilito in sede di divorzio, il sopravvenuto miglioramento della situazione economica dell’obbligato. Trattasi di valutazione, come si è detto, rimessa in via esclusiva al giudice del merito, in relazione alla quale gli argomenti e gli elementi addotti dal ricorrente non evidenziano incongruenze che la rendano censurabile in questa sede. Quanto, poi. alla dedotta extrapetizione per avere la Corte di Appello liquidato un assegno superiore a quello richiesto, essa non sussiste, avendo la sig.ra R. domandato per i figli un assegno non inferiore a 6.000,00 Euro mensili.

2. Con il secondo motivo si denuncia la nullità del provvedimento impugnato e/o violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 8.

Si deduce al riguardo, sotto un primo profilo, che ove la domanda fosse interpretata correttamente, secondo quanto indicato nel motivo precedente, risulterebbe violato la L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 8, poichè l’attribuzione dell’assegno "una tantum" in sede di divorzio precludeva, ai sensi di tale norma, la proposizione di qualunque ulteriore domanda di contenuto economico nei confronti dell’ex coniuge. Si deduce ancora, sotto un secondo profilo, che l’ordinanza impugnata sarebbe comunque nulla per violazione della norma su detta e della regolamentazione del rapporto fissata nella sentenza di divorzio, "anche per l’ipotesi in cui la Corte territoriale si fosse pronunciata su domanda effettivamente finalizzata alla revisione del contributo a favore dei figli". Ciò in quanto la Corte, muovendo dalla valorizzazione degli "accantonamenti e /o accumuli monetari maturati nel corso di un decennio durante il matrimonio",avrebbe posto a fondamento della propria decisione circostanze che si riportano alla situazione economica e reddituale esistente al momento della pronuncia di divorzio, le quali dovevano essere dedotte in quella sede, formandosi il giudicato "rebus sic stantibus" sulla pronuncia di divorzio anche con riferimento ai figli. La decisione della Corte di merito avrebbe pertanto sviato la funzione del reclamo valorizzando la deduzione di un vizio del consenso o un errore revocatorio, affermando espressamente di voler rimediare alla circostanza che il giudice dello scioglimento del matrimonio non aveva "potuto tenere in considerazione detto rilevante dato patrimoniale nè quindi valutarlo nella sua concreta portata e incidenza, così accertando la non rispondenza della situazione in essere con quella presunta". Nè potrebbe, secondo il ricorrente, farsi leva sull’art. 155 ter cod. civ., che disciplina la specifica materia della modifica dei provvedimenti relativi alla prole senza fare alcun riferimento alla sopravvenienza di giustificati motivi, anche in relazione ai quali la modifica del giudicato in precedenza formatosi potrebbe avvenire solo con riferimento a fatti sopravvenuti, come affermato da questa Corte nelle sentenze nn. 14188 del 2008 e 14093 del 2009.

Si formulano i seguenti quesiti: Dica la Corte se in fattispecie in cui il giudice in accoglimento dell’istanza del coniuge a favore del quale sia già avvenuta corresponsione in unica soluzione dell’assegno di divorzio e che dichiaratamente si fondi sulla circostanza che "la somma… L. n. 898 del 1970, ex art. 5, comma 8, e un assegno mensile… a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli… in alcun modo trovano contropartita nella situazione economica dell’altro coniugo" abbia disposto la revisione delle disposizioni concernenti la misura dei contributi da corrispondere per il mantenimento dei figli:

a) il provvedimento sia nullo stante l’improponibilità di ogni domanda di contenuto economico successiva all’intervenuto accordo fra le parti per la corresponsione in unica soluzione ritenuta equa dal tribunale, qualora il giudice dichiaratamente assuma di "considerare l’esistenza di accumuli monetari maturati nel corso di un decennio durante il matrimonio e per l’effetto l’essersi determinato un considerevole sbilanciamento reddituale fra i coniugi" che la sentenza di divorzio, invece, non ha potuto tenere in considerazione nella sua concreta portata e incidenza, così accertando la non rispondenza della situazione in essere con quella presunta; e/o: b) il provvedimento violi la L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 8, in base al quale, qualora su accordo delle parti la corresponsione sia avvenuta in unica soluzione ritenuta equa dal tribunale, non può più essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.

Il motivo è inammissibile nella parte in cui la censura di violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 con esso formulata muove dal presupposto – risultato erroneo, in conseguenza della reiezione del primo motivo – che la domanda concernesse una modifica dell’assegno di divorzio e non di quello relativo al mantenimento dei figli, come invece richiesto dalla controparte ed in relazione al quale ha statuito la Corte d’appello con il provvedimento impugnato.

Ed è parimenti inammissibile per il profilo con il quale si deduce la nullità del provvedimento impugnato in quanto si fonderebbe su fatti preesistenti alla sentenza di divorzio e non ad essa successivi, poichè tale affermazione non trova rispondenza nella motivazione e nella "ratio decidendi" del provvedimento della Corte d’appello, nel quale è espressamente affermato che solo dopo il divorzio congiunto del luglio 2006" l’odierno ricorrente "ha percepito i rilevantissimi compensi straordinari" dedotti a fondamento della domanda di modifica dell’assegno per i figli, che "pertanto il tribunale, in sede di divorzio, nella determinazione dell’entità del contributo per il mantenimento dei figli minori a carico del padre non ha potuto tenere in considerazione". 3. Con il terzo motivo si denuncia insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per essere la motivazione del provvedimento impugnato fondata sulla ritenuta circostanza che i ricavi straordinari percepiti dal ricorrente siano frutto di un accantonamento decennale intervenuto durante la vigenza del rapporto matrimoniale che il tribunale non aveva preso in considerazione all’atto della sentenza di divorzio.

Secondo il ricorrente di tale circostanza non poteva tenersi conto in sede di giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, dovendo tenersi conto di detto accantonamento, in quanto formatosi nel corso del rapporto matrimoniale, in sede di giudizio di divorzio. La motivazione del provvedimento impugnato risulterebbe pertanto contraddittoria, affermandosi da un lato che i su detti ricavi erano frutto di accantonamenti di somme verificatisi nel corso del matrimonio, e per altro verso che non erano stati oggetto di valutazione in sede di giudizio di divorzio, cosicchè potevano essere oggetto di valutazione in sede di giudizio di modificazione delle condizioni di divorzio. La motivazione sarebbe parimenti contraddittoria per avere valutato il tenore di vita matrimoniale alla stregua di emolumenti non ancora percepiti.

Il motivo si conclude con la seguente sintesi: La motivazione è inidonea a giustificare la decisione perchè sul fatto controverso e decisivo dei giustificati motivi che dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio consentono la revisione delle disposizioni concernenti la misura dei contributi da corrispondere per i figli, la Corte ha fatto riferimento esclusivamente all’accantonamento decennale che era intervenuto durante la vigenza del rapporto matrimoniale, omettendo così di considerare circostanze nuove e diverse da quelle dedotte o comunque deducibili fino alla sentenza di divorzio e uniche necessarie e sufficienti a giustificare la decisione; il detto accantonamento intervenuto durante la vigenza del rapporto matrimoniale costituisce, inoltre, elemento contraddittorio rispetto alla diversa circostanza dell’asseritamente più alto tenore di vita avuto dalla famiglia durante il matrimonio poichè incapace, stante la natura d’immobilizzazione, di indurre "pro tempore" una maggiore propensione ai consumi e alla spesa.

Il motivo è infondato. La Corte d’appello, infatti, come si è già detto in relazione al precedente motivo, ha espressamente affermato che "solo dopo il divorzio congiunto del luglio 2006" l’odierno ricorrente "ha percepito i rilevantissimi compensi straordinari" dedotti a fondamento della domanda di modifica dell’assegno per i figli, che "pertanto il tribunale, in sede di divorzio, nella determinazione dell’entità del contributo per il mantenimento dei figli minori a carico del padre non ha potuto tenere in considerazione". Cosicchè risulta privo di rilievo e non inficia la congruenza e logicità della motivazione la circostanza che detti rilevantissimi compensi, superiori ai due milioni di Euro nel 2006, fossero stati accantonati, in base agli accordi con la società dai quali provennero, negli anni precedenti, essendo decisivo – al fine della loro valutazione quali fatti sopravvenuti al provvedimento del quale si è chiesta la modifica – il momento della loro percezione, prima del quale non erano nella disponibilità dell’odierno ricorrente. Inoltre non risulta esatto che la Corte d’appello abbia desunto dalla esistenza di detti accantonamenti il tenore di vita dei minori prima del divorzio, avendolo desunto "aliunde" ed avendo desunto dalla percezione di detti compensi unicamente uno sbilanciamento della situazione economica fra i coniugi ed una maggiore capacità dell’odierno ricorrente a concorrere al mantenimento dei figli. Nè costituisce elemento rilevante il riferimento nella motivazione al tenore di vita goduto dai figli prima del divorzio. Infatti il riferimento del nuovo testo dell’art. 155 cod. civ. al "tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza di entrambi i coniugi", costituisce un parametro al quale l’assegno va ancorato al momento della separazione o del divorzio.

Fermo restando il disposto degli artt. 147 e 148 cod. civ., in base al quale il tenore di vita che deve essere assicurato al figlio è quello che i genitori sono in grado di dargli in base alla loro situazione economica di ogni singolo periodo della loro vita, sino al raggiungimento da parte del figlio dell’autosufficienza economica. E con riferimento a tale tenore deve essere adeguato, in proporzione ai mezzi economici dei genitori, l’assegno in favore del genitore presso il quale vivono i figli.

Ne deriva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida nella misura di Euro cinquemilasettecento/00, di cui Euro duecento/00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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