Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-03-2011) 29-03-2011, n. 12748 Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p. 1. Il P.G. presso la Corte di Appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il g.m. del Tribunale, in data 20/05/2010, all’esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato P.A. responsabile del delitto di ricettazione e della violazione della L. n. 1423 del 1956, art. 2.

Sostiene il P.G. ricorrente che la pronunzia sarebbe erronea in quanto "il giudicante ha completamente omesso di valutare la contestata, e non esclusa recidiva, che avrebbe dovuto comportare un giudizio comparativo con la concessa attenuante di cui al cpv dell’art. 648 c.p.". p. 2. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate.

E’ vero che la recidiva era stata contestata nel capo di imputazione.

Tuttavia, sicuramente si tratta di recidiva non obbligatoria della quale, quindi, ben poteva il giudice non tenerne conto: ed è ciò che il giudice, a ben vedere, ha fatto, nel ritenere che la pena adeguata al fatto ed alle complessive circostanze di fatto, fosse quella in concreta irrogata.
P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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