Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-03-2011) 29-03-2011, n. 12845

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Roma, quale giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza cautelare emessa dal G.i.p. del Tribunale di Latina in data 18 ottobre 2010, con cui C.M. e P.G., entrambi indagati dei reati di cui agli artt. 110 e 356 c.p., e art. 640 c.p., comma 1, n. 1, sono stati sottoposti alla misura della custodia in carcere, il primo, e a quella degli arresti domiciliari, il secondo.

Contro l’ordinanza del Tribunale del riesame entrambi gli indagati hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia.

Nelle more dei ricorsi entrambi gli indagati sono stati rimessi in libertà, come confermato anche dal difensore, avvocato Mattia Aprea.

Questa Sezione ha avuto modo di ribadire, in diverse pronunce, che "l’interesse dell’indagato ad ottenere una pronunzia, in sede di riesame, di appello o di ricorso per cassazione, sulla legittimità dell’ordinanza che ha applicato o mantenuto la custodia cautelare, nel caso in cui quest’ultima sia stata revocata nelle more del procedimento, non può presumersi ma deve essere dedotto dall’indagato", precisando che anche l’eventuale interesse di quest’ultimo a precostituirsi il titolo in funzione della futura richiesta di equa riparazione per l’ingiusta detenzione ai sensi dell’art. 314 c.p.p., comma 2 deve essere manifestato in termini positivi ed univoci (per tutte v., Sez. 6, 15 novembre 2006, n. 9943, Campodonico).

Nella specie, i ricorrenti non hanno addotto alcuno specifico interesse ad ottenere la pronuncia successivamente alla loro liberazione, nè il difensore ha rappresentato l’esigenza di ottenere una decisione favorevole al fine di attivare il procedimento di equa riparazione per l’ingiusta detenzione.

Pertanto, deve ritenersi che sia sopraggiunta una carenza di interesse rispetto alle impugnazioni proposte, cui consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.

Il venir meno dell’interesse, sopraggiunto alla proposizione dei ricorsi non configura un’ipotesi di soccombenza e pertanto si ritiene che non si debba pronunciare alcuna condanna, nè alle spese processuali nè al pagamento della sanzione in favore della cassa delle ammende (Sez. un., 25 giugno 1997, n. 7, Chiappetta).
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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