Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-03-2011) 29-03-2011, n. 12844 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

sigliere dott. Giorgio Fidelbo.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il procuratore generale presso la Corte d’appello di Catanzaro ricorre per cassazione contro la sentenza con cui il Tribunale di Castraovillari, sull’accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., ha applicato nei confronti di S.G. la pena di due anni di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa, per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis.

Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 69 c.p., comma 3, in quanto la sentenza del Tribunale ha ratificato l’accordo basato su un erronea determinazione della pena, avendo compreso nel giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti con la recidiva contestata solo le attenuanti generiche e non anche quella di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 che invece è stata ritenuta come ipotesi autonoma di reato.

Il ricorso è fondato.

Il Tribunale, nel ratificare l’accordo tra le parti, ha ritenuto la recidiva reiterata e infraquinquennale sussistente e rilevante, ponendola in comparazione con la sola circostanza attenuante di cui all’art. 62-bis c.p., mentre tale giudizio comparativo avrebbe dovuto riguardare pure la circostanza del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 anch’essa ritenuta sussistente, con le conseguenze derivanti ai sensi dell’art. 69 c.p., comma 3.

La pena come definitivamente determinata, senza operare la corretta comparazione, risulta inferiore alle previsioni di legge, con la conseguenza che deve ritenersi viziato l’intero accordo tra le parti così come recepito in sentenza.

Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Castrovillari per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Castrovillari per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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