Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-06-2011, n. 13452 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o di ragione.
Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, O.C., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma del 16-04-2008, che aveva condannato il Ministero della Giustizia, al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, liquidazione delle spese giudiziali.

Resiste con controricorso il Ministero.
Motivi della decisione

Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini dell’equa riparazione deve tenersi conto del solo periodo di tempo in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre Cass. n. 10415/2009).

Il Giudice a quo ha correttamente determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 3.200,00; procedimento presupposto: marzo 1997 – marzo 2004;

durata ragionevole 3 anni).

Va invece accolto il motivo relativo alle spese che andranno riliquidate, tenendo conto dell’inderogabilità dei minimi tariffari.

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può procedersi ad una condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio di merito, che saranno riliquidate come indicato in dispositivo.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano compensate per due terzi e per il restante terzo poste a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente le spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 500,00 per onorari, Euro 320,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore degli Avvocati. G. DI GIOIA e M, DE NICOLA, antistatari; per il presente giudizio di legittimità, compensa tra le parti le spese per due terzi, e per il restante terzo, condanna l’Amministrazione liquidando le spese per intero in Euro 600,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone distrarsi a favore dell’Avv. G. DI GIOIA antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *