Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-03-2011) 29-03-2011, n. 12826 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 25/3/2010 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha respinto la richiesta di detenzione domiciliare avanzata da B.A., ritenendo insussistenti i presupposti di meritevolezza del beneficio.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il condannato deducendo violazione delle norme regolatici della competenza territoriale del Tribunale di Sorveglianza.

Dalla nota del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria inserita in atti risulta che il B. è stato scarcerato per espiazione della pena in data 17/10/2010; appare pertanto di tutta evidenza come egli non abbia più alcun interesse alla decisione sulla impugnazione proposta.

Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le ragioni poste a base di tale declaratoria impongono di non provvedere sulle spese.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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