Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-03-2011) 29-03-2011, n. 12824

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 19/5/2010 il GUP del Tribunale di Venezia disposto la confisca della somma oggetto del verbale di sequestro redatto in data (OMISSIS) da Agenti della Squadra Mobile di (OMISSIS) nei confronti di E.A.Y., condannato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore dello straniero deducendo violazione di legge e vizi di motivazione.

L’impugnazione, così come correttamente osservato dal P.G. presso questa Corte, deve essere qualificata come "opposizione"; gli atti vanno conseguentemente trasmessi al GUP del Tribunale di Venezia per la relativa decisione in merito.

Trova invero applicazione nella specie il combinato disposto di cui all’art. 676 c.p.p., comma 1, art. 667 c.p.p., comma 4 per il quale, definito il giudizio, il Giudice dell’esecuzione è competente a decidere in materia di confisca e restituzione di cose sequestrate, con provvedimento assunto de plano avverso il quale è possibile "opposizione" dinanzi al medesimo Giudice. Nè rileva, al fine di individuare altro diverso mezzo di impugnazione, il fatto che il Giudice dell’esecuzione abbia ritenuto di adottare, in luogo della procedura de plano, la procedura di cui all’art. 666 c.p.p. in contraddittorio tra le parti, atteso che il legislatore ha previsto nella materia di cui si discute solo il mezzo di tutela rappresentato dalla opposizione dinanzi al medesimo Giudice – dove oltre tutto il richiedente ha la possibilità di ottenere un "riesame" del provvedimento anche sotto profili non affrontabili con il ricorso per cassazione – con contraddittorio differito avente ad oggetto, più che la questione dedotta con la richiesta della parte, la statuizione che su tale richiesta il Giudice ha ritenuto di adottare con il provvedimento avverso al quale si è presentata l’opposizione.

In conformità a quanto disposto dall’art. 568 c.p.p., comma 5 qualificata l’impugnazione come "opposizione", deve dunque procedersi alla trasmissione degli atti al GUP del Tribunale di Venezia per l’esame e la decisione in merito.
P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, dispone la trasmissione degli atti al GUP del Tribunale di Venezia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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