Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-06-2011, n. 13441 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, D.A.L., impugnava il decreto della Corte d’Appello dell’Aquila, del 15/03/2007, che aveva rigettato il ricorso nei confronti del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto il risarcimento del danno, per irragionevole durata di procedimento, avendo precisato la Corte di merito che per il periodo pregresso la parte era già stata risarcita e successivamente era intervenuta interruzione non imputabile alla Amministrazione.

Resiste con controricorso il Ministero.

La ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.
Motivi della decisione

Va accolto per quanto di ragione il presente ricorso. La liquidazione risulta effettuata, come appare pacifico, fino al 18/01/2001. La sentenza è stata emessa in data 11 gennaio 2005.

Va precisato che, per giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. n. 5212/07), rimane a carico della Amministrazione il periodo intercorrente tra il deposito del ricorso in riassunzione e l’udienza fissata da giudice.

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, tenendo conto del periodo dal gennaio 2001 al gennaio 2005 (interruzione febbraio luglio 2003), può procedersi ad una condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per l’importo di Euro 3.250,00, con interessi dalla domanda nonchè alle spese del giudizio di merito.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico della Amministrazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 3.250,00 per indennizzo con interessi legali dalla domanda e le spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 500,00 per onorari, Euro 311,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge,’ per il presente giudizio di legittimità, condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese, liquidandole in Euro 600,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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