T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 24-03-2011, n. 2601 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Neri, su delega dell’avv. Massafra, per il resistente Inpdap;
Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti, appartenenti al personale in congedo dell’Arma dei Carabinieri, lamentano che, all’atto del collocamento in quiescenza, l’Inpdap (subentrato all’ENPAS) ha liquidato loro la indennità di buonuscita senza computarvi anche l’indennità pensionabile "di polizia", prevista dagli artt. 2, legge 20.3.1984, n. 34 e 5, d.P.R. 27.03.1984, n. 69, ed introducono, pertanto, azione di accertamento del diritto a vedersi computare e includere nel calcolo dell’indennità di buonuscita anche la predetta indennità e la condanna dell’Inpdap alla conseguente riliquidazione dell’indennità di buonuscita oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Deducono, ai predetti fini, i seguenti motivi di ricorso:

Violazione dell’art. 43, terzo comma, della legge n. 121 del 1981, degli art. 2, legge 20.3.1984, n. 34 e 5, d.P.R. 27.03.1984, n. 69, del d.P.R. 29.12.1973, n. 1032, degli artt. 3, 36, 1° comma, e 38, 2° comma, della Costituzione.

eccesso di potere per falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 5 del d.p.r. 27.3.1984, n. 69 e 38 del d.p.r. 29.12.1973, n. 1032;

Si è costituito in giudizio l’intimato I.N.P.D.A.P., che ha, in via pregiudiziale, eccepito la prescrizione del diritto azionato per tutti quei ricorrenti per i quali, in relazione alla rispettiva data di cessazione dal servizio, non sia stata provata l’interruzione della prescrizione quinquennale a far tempo dalla data di collocamento a riposo, a tal fine depositando i prospetti informativi relativi ai singoli ricorrenti; nel merito, ha chiesto la reiezione del gravame perché infondato.

Alla pubblica udienza del 10 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Deve essere esaminata, con priorità, l’eccezione di prescrizione quinquennale del diritto di taluno dei ricorrenti, spiegata dalla difesa dell’Inpdap.

E’ ormai principio pacifico in giurisprudenza che, ai sensi degli artt. 1, I comma, e 20, II comma, della legge 29/12/1973, n. 1032, il diritto di percepire, in tutto od in parte, l’indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data di collocamento a riposo del dipendente (Cons. Stato, Sez. VI, 26/4/2005, n. 1878; Sez. VI, 28/2004, n. 4571; Sez. VI, 22/4/2004, n. 2324); che detto termine prescrizionale trova applicazione anche per gli accessori del credito principale, e cioè interessi e rivalutazione monetaria (Cons. Stato, sez. VI, 5 agosto 2005, n. 4134); infine, che, per superare l’eccezione di prescrizione, gli aventi diritto debbono allegare e provare la presenza di atti interruttivi della prescrizione, ma un siffatto valore non può essere attribuito agli atti di liquidazione della buonuscita, che sono atti dovuti con cui il debitore estingue la propria obbligazione (Cons. Stato, Ad. Plen., 22 dicembre 2004, n. 13).

Nel caso di specie, come si evince dalla documentazione versata in atti dall’Ente intimato, i ricorrenti C.A., P.A., D.D.D. e S.V., sono stati collocati a riposo, rispettivamente, nel 1990, 1986 e 1989, e, pertanto, il ricorso, notificato nel 1998, risulta azionato, con riferimento alle loro posizioni giuridiche, ben oltre il termine di prescrizione quinquennale.

A tanto consegue l’accoglimento dell’eccezione sul punto formulata dalla difesa dell’Inpdap.

Passando alla questione sottoposta alla valutazione del Collegio, il ricorso non è meritevole di positivo apprezzamento e deve essere respinto.

Parte ricorrente sostiene che l’indennità pensionabile, prevista dall’art. 43, III comma, della legge 1.4.1981, n. 121 (istituita per il personale delle varie forze di Polizia e dei Carabinieri, a decorrere dal 1° gennaio 1984), debba essere inclusa nel calcolo dell’indennità di buonuscita, in assenza di una norma speciale che ne escluda espressamente la computabilità, in quanto la stessa ha natura retributiva ed è componente stabile e permanente della retribuzione corrisposta alla Polizia di Stato, e non può essere di ostacolo il fatto che il d.p.r. n. 1032/1973 non la contempli ai fini del computo dell’indennità di buonuscita.

La tesi non può essere condivisa.

In linea con l’impianto teorico seguito dal Consiglio di Stato (A.p. n. 19 del 17 settembre 1996), per determinare "se l’indennità pensionabile di polizia di cui all’art. 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981 n. 121 ed agli artt. 2 Legge 20 marzo 1984 n. 34 e 5 ed al D.P.R. 27 marzo 1984 n. 69, debba essere computata ai fini dell’indennità di buonuscita di cui al T.U. approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032", il Collegio osserva che "dal riconosciuto carattere retributivo dell’indennità di polizia, non discende implicitamente che questa debba essere computata ai fini dell’indennità di buonuscita. Di detta indennità è stabilita espressamente soltanto la pensionabilità, ma non sussiste una corrispondenza biunivoca necessaria tra la pensionabilità di un emolumento e la sua inclusione nell’indennità di buonuscita."

Ciò è stato ritenuto dal Supremo Consesso in quanto: "Attualmente la base contributiva di calcolo dell’indennità di buonuscita è costituita dall’80% dello stipendio annuo, della tredicesima mensilità (art. 2 Legge n. 75/1980), dell’indennità integrativa speciale (art. 1 Legge n. 87/1994) e dei soli assegni ed indennità tassativamente indicati dall’art. 38 D.P.R. n. 1032 del 1973, fra le quali non è compresa la c.d. indennità di polizia…. mentre le citate disposizioni normative concernenti l’indennità di polizia non contemplano affatto l’utilizzabilità di tale emolumento ai fini previdenziali.

Nè l’indennità de qua può farsi rientrare, per avere natura retributiva, nella voce stipendio, paga o retribuzione annui (di cui al citato art. 38 D.P.R. 1032/1973) che costituiscono la base contributiva.

Invero, quest’ultima triplice elencazione non sembra voler accomunare nella terza forma di emolumenti ogni altro compenso che non rientri fra gli stipendi o le paghe e che abbia carattere di continuità. Essa elencazione sembra invece ricalcare una distinzione che esisteva all’epoca dell’entrata in vigore delle norme riunificate nel testo unico in esame, norme che ripetutamente definivano i compensi tabellari spettanti ai dipendenti statali come "stipendi, paghe o retribuzioni"’.

Si può dunque concludere che il termine retribuzione, contenuto nell’art. 38 del decreto presidenziale in esame, non è comprensivo di qualsiasi emolumento continuativamente erogato a corrispettivo dell’opera prestata in quanto, per stabilire l’idoneità di un certo compenso a fare parte della base contributiva dell’indennità di buonuscita, rileva non già il carattere sostanziale di esso (natura retributiva o meno), ma il dato formale e cioè il regime imprèssovi dalla legge (Cons. St., Sez. VI, 3 aprile 1985, n. 121 e 5 novembre 1990, n. 946; Cons. St., Sez. IV, 9 ottobre 1991 n. 783).

E, nella specie, nessuna disposizione di legge stabilisce la computabilità ai fini dell’indennità di buonuscita dell’indennità di polizia.

In conclusione, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso nei confronti di C.A., P.A., D.D.D. e S.V.; per i restanti ricorrenti, C.G. e P.A., il ricorso, siccome infondato nel merito, deve essere respinto.

La natura delle questioni trattate induce il Collegio a ritenere la sussistenza di giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei riguardi di C.A., P.A., D.D.D. e S.V., e, per il resto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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