Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-02-2011) 29-03-2011, n. 12735

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

del foro di Torino che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

Con ordinanza del 20 ottobre 2010 il Tribunale per il riesame di Torino, in accoglimento dell’appello proposto dal P.M. avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Torino del 14 giugno 2010, ha applicato a F.W. ed a F.R. la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 c.p.. Il Tribunale territoriale ha tratto gli indizi di colpevolezza per la disposta misura, dalla testimonianza resa da M.L. che ha visto i due imputati, all’ora in cui è avvenuto il furto in appartamento contestato agli imputati, nei pressi del palazzo in cui si trova tale appartamento, uno suonare al citofono, poi avvicinarsi all’altro fermo nelle vicinanze a bordo di un’autovettura, quindi entrare nel palazzo ed uscirne poco dopo.

Le esigenze cautelari sono state tratte dalle modalità del fatto e dai precedenti specifici degli imputati, che denoterebbero una professionalità nel delinquere e pericolo di reiterazione del reato.

F.R. propone ricorso avverso tale ordinanza chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per erronea, illogica e contraddittoria applicazione degli artt. 273, 292, 187 e 192 c.p.p. con specifico riferimento alle informazioni testimoniali rese da M.L.. In particolare, con unico motivo, si lamenta che le dichiarazioni di tale teste non costituirebbero indizi di colpevolezza a carico degli imputati, in quanto la semplice presenza in un luogo centrale della città, in orario diurno, non potrebbe costituire alcun indizio, nè varrebbe considerare l’atteggiamento sospetto che non ha un reale significato concreto definibile. Anche la fascia temporale in cui è avvenuto il furto di cui il ricorrente è imputato, non sarebbe significativa, in quanto molte persone hanno frequentato la zona nella medesima fascia.

Nè sarebbe significativo che il ricorrente non abbia avuto motivo di frequentare la zona nell’orario in cui è stato notato. Infine il ricorrente deduce che comunque che il sospetto non potrebbe mai essere fornito dai precedenti penali.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.

Il Tribunale territoriale ha motivato logicamente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai fini, non dell’affermazione della penale responsabilità, ma ai più limitati fini di disporre la misura cautelare in questione, In particolare è stato dettagliatamente considerato e valutato l’atteggiamento dell’attuale ricorrente ricavato dalla deposizione testimoniale acquisita, e la possibile motivazione della presenza dell’imputato sul luogo del fatto.

Si tratta di motivazione congrua e logica. Nè è possibile sostituire alla valutazione operata dal giudice del merito una ulteriore e diversa valutazione in sede di legittimità.

Tale orientamento risulta, infatti, compatibile con le finalità proprie del giudizio di cassazione, e cioè di esame in diritto delle censure del ricorrente (tra le quali va compresa la mancanza di motivazione), ovvero di motivazione contraddittoria o manifestamente illogica, che non consente di individuare ragioni coerenti poste a base della decisione adottata. Indubbiamente il legislatore ha voluto conferire al ricorrente l’ulteriore potere di indicare specifici atti, trascurati o sottovalutati dal giudice di merito, ma ciò non rende l’impugnazione talmente ampia da confrontare la valutazione del giudice di merito con quella del ricorrente, qualora la valutazione del primo sia sorretta, pur considerati gli "specifici atti" indicati, da una motivazione adeguata, non contraddittoria e logica, e non "scardinata" dalle specifiche indicazioni del ricorrente. Il legislatore ha quindi conferito una ulteriore facoltà al ricorrente di più ampia articolazione del motivo di ricorso, ma non ha modificato strutturalmente il rapporto tra impugnazione e valutazione del giudice di legittimità. Nella specie, pertanto, non vi è stata alcuna "disarticolazione" della logica e ampia motivazione del provvedimento impugnato, che ha fornito una ricostruzione complessiva, e non frammentaria, come si può erroneamente evincere da singoli atti avulsi dall’intero contesto probatorio, ricostruzione del tutto logica, soprattutto se si valuta che è limitata alla valorizzazione di gravi indizi di colpevolezza, e non di prove che dichiarino la responsabilità dell’imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" ( art. 533 c.p.p., comma 1). In particolare il ricorrente non ha neppure dedotto prove o argomentazioni che non sarebbero state considerate dal Tribunale del riesame, ma si è limitato a confutare le valutazioni operate in sede di merito.

Il ricorso è quindi inammissibile. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 300,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *