Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-02-2011) 29-03-2011, n. 12732 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica di Lecce – D.D.A. ricorre avvero l’ordinanza di cui in epigrafe con la quale il Tribunale della libertà, accogliendo la richiesta di riesame di M.G., ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere adottata nei confronti del medesimo dal Gip presso il Tribunale di Lecce in relazione al reato di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, 73 (vendita o cessione di droga, in concorso con altra persona, in favore di tale R., mediante consegna da parte dello zio dell’indagato, tale B.C.).

Rilevava, in vero, il Tribunale la carenza del compendio indiziario, avendo il Gip risolto la posizione del M. in poche righe, con il riferimento ad una conversazione ambientale intercettata, dal contenuto invece ritenuto affatto significativo. Dagli atti di indagine non emergevano, inoltre, ulteriori elementi spendibili in chiave indiziaria (finanche il rinvenimento di droga nel corso di una perquisizione non poteva valere nello specifico per supportare la contestazione, sub specie dei rapporti con il presunto cessionario R.).

Secondo il Procuratore ricorrente, che riporta il brano dell’intercettazione su cui veniva basata la misura cautelare poi annullata, la decisione del Tribunale doveva ritenersi erronea ed illogica.

E’ stata depositata memoria difensiva nell’interesse del M., con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso, previa dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni.

Premesso che su tale memoria non si deve interloquire per evidente inammissibilità dei "motivi" (tra l’altro "nuovi"), articolati in questa sede da chi non è ricorrente in senso proprio, deve rilevarsi, assorbentemente, che il ricorso è manifestamente infondato.

Infatti, come è noto, nel caso di ricorso avverso riesame in tema di misure cautelari personali, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (così come anche delle esigenze cautelari) possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), concernente mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi (o delle esigenze cautelari), essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito ed, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l’applicazione della misura e poi, eventualmente, del giudice del riesame. Alla Cassazione, piuttosto, spetta solo di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravita indiziaria o la sussistenza delle esigenze cautelari, controllando la congruenza della motivazione in base ai criteri della logica ed ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sezione 2, 20 settembre 2007, Palmitessa, non massimata).

Qui non è possibile procedere ad una rilettura dell’intercettazione e del senso che il giudice del merito vi ha dato, in presenza di una spiegazione che non risulta affatto irragionevole ed illogica, anche perchè, va detto, non contrastata da nessuno degli altri elementi fattuali esaminati nella stessa ordinanza impugnata ovvero riportati nel ricorso del PM. Del resto, in tema di intercettazioni, il significato attribuito al linguaggio eventualmente criptico utilizzato dagli interlocutori, e la stessa natura convenzionale conferita ad esso, costituiscono valutazioni di merito insindacabili in cassazione; mentre la censura di diritto può riguardare soltanto la logica della chiave interpretativa, nel senso che le valutazioni effettuate dal giudice di merito sul contenuto delle comunicazioni intercettate sono censurabili in sede di legittimità se e in quanto si fondino su criteri interpretativi inaccettabili ovvero quando applichino scorrettamente tali criteri (Sezione 4, 11 marzo 2009, Bilardi, non massimata).

Ciò che qui non è dato apprezzare, nè è desumibile dalla opinabile lettura alternativa proposta dal ricorrente.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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