Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-02-2011) 29-03-2011, n. 12730 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Brindisi in data 20 settembre 2010 con la quale gli è stata applicata su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di anni due di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ed è stata disposta la confisca del denaro in sequestro e la distruzione delle sostanze stupefacenti sequestrate. Il ricorrente lamenta violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) in ordine all’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) non essendo stato dato avviso alle parti della fissazione dell’udienza camerale. Inoltre il ricorrente lamenta che non era stata esaminata la sua istanza di applicazione del beneficio di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54 di lavoro di pubblica utilità per il quale il PM aveva pur emesso parere favorevole, non essendo stata fissata l’udienza camerale alla quale avrebbe potuto presentare documentazione per provare la sussistenza dei presupposti del beneficio richiesto.

Con secondo motivo si deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e). In particolare si lamenta che non vi sarebbe adeguata e congrua motivazione riguardo al mancato accesso dell’imputato alla pena alternativa.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

L’art. 447 c.p.p. non lascia alcun dubbio circa l’obbligo del giudice, al quale, nel corso delle indagini preliminari, sia stata presentata richiesta di applicazione della pena, di fissare apposita udienza della quale le parti devono essere informate mediante notificazione. E al riguardo la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la mancata fissazione o la mancata notificazione della udienza rende nullo il provvedimento ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. b) e c) (Cass. Sez. 4, n. 2519 del 7/11/1997, c.c. 15/10/1997, Regragui, rv. 209293; nonchè Cass. Sez. 6, n. 344 del 14/01/2000, ud. 29/11/1999, De Martino, rv. 216831, Cass. Sez. 3, 13 ottobre 2005 n. 2634, Palomba, riv. 232917).

Il secondo motivo è assorbito.

La sentenza impugnata che ha applicato la pena su concorde richiesta delle parti senza la fissazione di apposita udienza e conseguenza notifica del relativo avviso alle parti, deve conseguentemente essere annullata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi per il prosieguo.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brindisi per il prosieguo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *