T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 24-03-2011, n. 782

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente è proprietaria di un’area sita nel territorio del Comune di Faloppio (CO), acquistata quale parte di ramo d’azienda ceduto con atto notarile del 31.5.1996 (cfr. doc. 3), classificata in zona E 1 ed E 2, secondo il PRG vigente all’epoca dei fatti in contestazione.

Con atto del 18.2.1998 il Sindaco del Comune di Faloppio ordinò alla proprietà di rimuovere da tali zone gli impianti ed i cumuli di inerti, nel termine di giorni 90, richiamando l’art. 14 del D.L. 22/1997, sul rilievo che l’Ufficio tecnico e la Polizia municipale avevano accertato la presenza di una discarica non autorizzata di materiali provenienti da scavi e demolizioni.

Avverso tale atto propose ricorso la I.E.A. S.r.l. deducendone l’illegittimità sulla base di una pluralità di motivi che, per economia processuale, possono essere riassunti nei seguenti termini:

1) violazione dell’art. 7 della L. 241/1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento;

2) violazione degli artt. 51 della L. 142/1990 e 6, comma 2, della L. 127/1997 per incompetenza del Sindaco ad emanare l’atto impugnato, trattandosi di un atto di gestione riservato alla dirigenza dell’ente locale;

3) eccesso di potere per difetto di motivazione, tenuto anche conto del lasso di tempo trascorso dall’epoca di realizzazione delle opere di cui è stata chiesta la demolizione e della mancata allegazione e quindi conoscenza del rapporto dell’ASL, sebbene richiamato nell’atto;

4) violazione dell’art. 14 del D.L. 22/1997, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, con particolare riferimento alla natura degli impianti di cui è stata chiesta la demolizione ed alla mancata indicazione delle loro caratteristiche, come anche della possibilità di qualificare i cumuli di inerti alla stregua di rifiuti in senso proprio;

5) violazione dell’art. 10 della L. 47/1985, ove prevede sanzioni di natura solamente pecuniaria e non a contenuto reale o demolitorio.

Nessuno si costituì per l’Amministrazione comunale.

Nella camera di consiglio del 3.6.1998 l’istanza cautelare venne accolta, sul rilievo dell’apparente fondatezza del dedotto vizio di incompetenza.

A distanza di anni dai fatti in contestazione le parti non hanno depositato ulteriori memorie né sono comparse all’udienza pubblica del 9.3.2011 nella quale la causa è passata in decisione.

Ciò posto, osserva il Collegio che, qualificando l’impugnata ordinanza alla stregua di un provvedimento sanzionatorio in materia edilizia, non può non rilevarsi la dedotta incompetenza del Sindaco, atteso che l’adozione di un simile atto spettava, già all’epoca, al dirigente per effetto della modifica di cui all’articolo 6, comma 2, della L. 127/1997.

Una diversa qualificazione dell’atto, nei termini di un’ordinanza contingibile ed urgente ex art. 38 della (allora vigente) L. 142/1990 riservata alla competenza del Sindaco, presupporrebbe una situazione di pericolo che nel caso di specie non è stata documentata e neppure allegata nell’atto. Il che lo renderebbe comunque illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione, se non anche per travisamento dei fatti, così come dedotto dal ricorrente con i motivi terzo, quarto e quinto.

Deve quindi concludersi per l’accoglimento del ricorso, a conferma dell’ordinanza cautelare a suo tempo emanata da questa Sezione, e per il conseguente annullamento dell’ordinanza del Sindaco.

Le spese di lite possono essere compensate, nel peculiare caso di specie.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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