Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-02-2011) 29-03-2011, n. 12729 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.C. propone ricorso per cassazione per saltum avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Bari in data 26 novembre 2010 con la quale gli è stata applicata la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all’art. 292, comma 1, lett. c) per la mancata indicazione degli indizi che giustificano la misura, con l’indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza e, con secondo motivo, per la mancata indicazione delle esigenze cautelari e dei motivi per cui tali esigenze non possano essere soddisfatte con una misura meno afflittiva.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.

Il ricorrente lamenta la mancanza dei presupposti di legge per l’applicazione della misura cautelare in questione, senza tuttavia fare alcun riferimento alla specifica ordinanza impugnata. In particolare il ricorso, pur lamentando la mancanza di motivazione, non considera la pur scarna esposizione degli elementi contenuti e che fanno specifico riferimento al reato contestato ed alla personalità dell’imputato.

L’assoluta genericità del ricorso non ne consente neppure il suo esame riducendosi, alla fine, ad una serie di massime giurisprudenziali.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’Istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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