Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-02-2011) 29-03-2011, n. 12727 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

i del PG Dott. GIALANELLA Antonio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.F. ricorre avverso l’ordinanza di cui in epigrafe che ha rigettato la richiesta di riesame presentata nei confronti dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere applicatagli dal Gip per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesso in concorso con altri.

Si assumeva che il L. avesse svolto il ruolo di corriere della droga, desumendolo non solo dal contenuto delle intercettazioni, ma anche dall’attività di indagine svolta dalla p.g. La misura carceraria, imposta per il rischio di recidiva (desunto dal ruolo di corriere e dalla gravità dei fatti), era ritenuta l’unica idonea.

Con il ricorso si contesta sia il compendio indiziario (sostenendo che l’utenza intercettata era quella di altro coindagato e che la "cella" attivata era quella di riferimento della utenza intercettata, ossia quella di partenza della telefonata e non quella di destinazione della stessa), sia l’applicazione della misura (esigenze cautelari e adeguatezza).

Il ricorso è manifestamente infondato.

Come è noto, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza oppure inattualità ed assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito (cfr. Sezione 6, 20 ottobre 2010, Quatrosi, non massimata sul punto).

Qui non può certo procedersi alla rinnovata valutazione degli elementi indiziari valorizzati dal giudice e solo contestati nel merito dal ricorrente.

Mentre satisfattiva è la spiegazione del rischio di recidiva, avendo il giudice apprezzato a tal fine sia la gravità del fatto che la pericolosità soggettiva secondo il disposto dell’art. 274 c.p.p., lett. c).

Analogamente il Tribunale ha rispettato il principio di adeguatezza vigente in materia cautelare, in forza del quale, in tema di scelta ed adeguatezza delle misure cautelari, ai fini della motivazione del provvedimento di custodia in carcere non è necessaria un’analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico- giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonchè dalla personalità dell’indagato, gli elementi specifici che, nella singola fattispecie, fanno ragionevolmente ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata ad impedire la prosecuzione dell’attività criminosa, rimanendo in tal modo superata ed assorbita l’ulteriore dimostrazione dell’inidoneità delle subordinate misure cautelari (Sezione 2, 12 luglio 2007, Campanile, non massimata).

Qui l’apprezzamento è stato effettuato non illogicamente sottolineando le medesime circostanze attestati la gravità del rischio di recidiva.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 (mille), a titolo di sanzione pecuniaria, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00 (mille/00).

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *