T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 24-03-2011, n. 779

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

e Carlotta Ungaretti;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Fondazione di diritto privato "Istituzioni Riunite – Residenza Sanitario Assistenziale – Scuola Materna" di Mede, derivante dalla trasformazione di Opere Pie di risalente istituzione, era gestita, sino alla data del decreto n. 2 del 26.6.2009, da un Consiglio di amministrazione composto da sette componenti, due dei quali nominati dalla Parrocchia di Mede ed i restanti cinque dal Comune di Mede.

Lo Statuto adottato con deliberazione del 17.11.2003 prevedeva infatti, all’art. 8 (nella sua versione originaria), che i cinque consiglieri di nomina del Comune fossero eletti dal Consiglio Comunale "con modalità tali che n. 3 risultino designati dai gruppi di maggioranza e n. 2 designati dai gruppi di minoranza".

Il Consiglio di Amministrazione presieduto dal dott. Claudio Daglio è scaduto il 10.6.2009 ed in data 26.6.2009 il Sindaco del Comune di Mede, con decreto n. 2/2009, ha provveduto alla scelta dei cinque nuovi consiglieri di nomina comunale, facendo applicazione dell’art. 50 del D.lgs. 267/2000 in luogo dell’art. 8 dello Statuto nella versione all’epoca vigente.

Dinanzi alle rimostranze del Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente ed a fronte della mancata convocazione dell’organo nella sua rinnovata composizione, l’ASL di Pavia ha quindi proceduto alla nomina, ai sensi dell’art. 25 c.c., di un commissario straordinario della Fondazione nella persona dell’avv. Marinella Bracci, sostituita in seguito dal dott. Luigi Leone (v. doc. 7).

Avverso il decreto di nomina hanno proposto ricorso il Gruppo consiliare di minoranza del Comune di Mede "L’Unione per Mede" ed i singoli consiglieri che lo compongono, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, contestando in specie l’applicabilità dell’art. 50 del D.lgs. 267/2000 anche sul rilievo della natura di persona giuridica di diritto privato della Fondazione.

Si è costituito il Comune di Mede, con articolata memoria difensiva, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Nella camera di consiglio del 25.11.2009 l’esame dell’istanza cautelare è stato rinviato al merito sull’accordo delle parti e, all’udienza pubblica del 9.3.2011, in vista della quale le difese hanno depositato ulteriori memorie, la causa è passata in decisione.

Ciò posto, osserva il Collegio preliminarmente come, a far data dalla proposizione del ricorso, la situazione di fatto e di diritto è sensibilmente mutata, come peraltro evidenziato dalla difesa del Comune.

Risulta, infatti, dalla documentazione in atti che il Commissario straordinario ha promosso la riforma dello Statuto della Fondazione modificando proprio l’art. 8 invocato dai ricorrenti a fondamento delle loro ragioni, attraverso la riduzione dei numero dei componenti il CdA (da 7 a 5) e l’eliminazione di qualunque riferimento alla competenza del consiglio comunale, prevedendosi ora espressamente che i quattro amministratori di nomina del comune (un quinto amministratore è, di diritto, il Parroco della Parrocchia di Mede) siano designati direttamente dal Sindaco.

Di conseguenza il decreto 2/2009, impugnato con il presente ricorso, è stato revocato e, venute meno le ragioni del commissariamento della fondazione, con decreto n. 15 del 21.12.2010 il Sindaco ha nominato i quattro nuovi amministratori, uno dei quali espressione della minoranza consiliare. Il CdA si è frattanto insediato, in data 12.1.2011, ed ha anche eletto il nuovo Presidente.

Tutti questi atti sopravvenuti – in particolare la modifica dello Statuto avvenuta con atto pubblico del 27.7.2010, approvata con decreto regionale del 18.10.2010, in senso adesso conforme al ricordato art. 50 D.lgs. 267/2000 – non sono stati impugnati, il che rende l’originario ricorso, avverso un provvedimento oramai non più efficace, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse: dal suo annullamento i ricorrenti non potrebbero ricavare, infatti, più alcuna utilità sul piano giuridico, né è stato allegato e tanto meno dimostrato ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., alcun loro interesse ai fini risarcitori.

Le spese e gli onorari di lite possono essere compensati, anche in considerazione del fatto che l’originario decreto di nomina non appariva immune dalle censure sollevate dai ricorrenti per violazione dell’art. 8 dello statuto della Fondazione, nel testo all’epoca vigente, prima della citata modifica.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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