Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-06-2011, n. 13609 Estinzione del processo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il 15 gennaio 2005 il Tribunale di Lucca rigettava la domanda proposta da L.M.G. contro Mi.Ma., onde ottenere il risarcimento dei danni, asseritamente da lui subiti perchè in una causa civile che il M.G. aveva proposto contro la SAI s.p.a. per l’indennizzo dei danni da lui subiti per un furto su di una imbarcazione in sua comproprietà il Mi., assunto come teste, aveva confermato la relazione da lui redatta quale perito della società assicuratrice e avrebbe dichiarato il falso. Su gravame del M.G. la Corte di appello di Firenze il 29 dicembre 2008 confermava la sentenza di primo grado. Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il M.G. affidandosi a nove motivi. Resiste con controricorso il Mi..

Con istanza depositata il 16 maggio 2011, poco prima dell’udienza, le parti hanno dichiarato di rinunciare formalmente al giudizio con compensazione integrale delle spese.

Il Collegio ne ha preso atto e, quindi, il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia e compensa integralmente tra le parti le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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