Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-02-2011) 29-03-2011, n. 12726 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 3 agosto 2010 il Tribunale del riesame di Milano ha confermato l’ordinanza emessa il 6 luglio 2010 dal G.I.P. del medesimo tribunale con la quale è stata applicata nei confronti di T.A.R. la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Il tribunale territoriale ha tratto i gravi indizi di colpevolezza da documentazione video e fotografica che trae detto T. ricevere sostanza ritenuta stupefacente del tipo cocaina da T. D.. Le esigenze cautelari sono state dedotte dall’inserimento di T.A.R. in un vasto giro di traffico di stupefacenti testimoniato dagli stessi rapporti tenuti dall’imputato con familiari che fornivano organizzata copertura malavitosa al traffico illecito.

Il T. propone ricorso per cassazione avverso tale ordinanza lamentando mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. In particolare si deduce che l’ordinanza impugnata configurerebbe il ricorrente quale acquirente della droga, mentre secondo l’accusa il medesimo imputato, nell’episodio contestato, sarebbe venditore della droga stessa.

Con secondo motivo si lamenta manifesta illogicità della motivazione deducendosi che da sequenze fotografiche non sarebbe possibile riconoscere il contenuto di un sacchetto ed individuare la natura della sostanza stupefacente e addirittura il suo peso approssimativo così come indicato nell’ordinanza impugnata.

Con terzo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. In particolare si assume che il T.,- senza considerare la modestia dei precedenti penali del ricorrente a cui non è stata neppure contestata la recidiva, avrebbe tratto motivi di pericolo di reiterazione solo dal presunto obiettivo inserimento dell’indagato nella cerchia dei congiunti presunti appartenenti a sodalizi malavitosi, mentre all’imputato non è stata neppure contestata l’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7.
Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

In data 16 febbraio è stata, infatti, acquisita formale rinuncia del ricorrente al gravame di legittimità, pertanto ai sensi del combinato disposto dell’art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p., lett. d) esso va dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di Euro 300,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle ammende.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *