T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 24-03-2011, n. 778

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento impugnato il Settore Trasporti e Viabilità della Regione Lombardia ordinava alla ricorrente di apporre palloncini segnaletici di colore bianco e rosso ai fili di due elettrodotti (Sorico – Pian di Spagna e Cabina Masina – Cabina Migolo), che attraversano il fiume Mera, e di sopralzare gli stessi fino a 21 m. rispetto allo zero idrometrico.

Nelle premesse del predetto provvedimento, oltre al richiamo delle norme applicate, si è affermato che la sua adozione sarebbe stata necessaria "al fine di garantire la sicurezza della navigazione".

La ricorrente ha impugnato il provvedimento in questione, deducendo cinque motivi:

1) incompetenza, poiché le funzioni in materia di sicurezza della navigazione interna non sarebbero tra quelle trasferite alle Regioni ordinarie, residuando in materia la potestà statale;

2) difetto di motivazione, difettando l’indicazione delle ragioni che a distanza di molti anni dall’installazione degli elettrodotti, avvenuta conformemente alla normativa vigente, hanno indotto a ritenere che gli stessi possano rappresentare un pericolo. Con il medesimo motivo si deduce la violazione dell’art. 7 della L. 7.8.1990, n. 241 per violazione del principio generale di partecipazione ivi stabilito;

3) carenza dei presupposti, posto che l’E. avrebbe imposto di sopraelevare gli elettrodotti fino a 21 m. quando gli stessi sono posizionati a monte e a valle di un ponte la cui altezza è di soli 6,60 m;

4) violazione del codice della navigazione, che non le attribuirebbe i poteri concretamente esercitati nel provvedimento impugnato;

5) carenza di istruttoria, in quanto il parere favorevole espresso dal Genio Civile di Como e richiamato nel provvedimento impugnato sarebbe stato reso dalla stessa persona fisica che ha sottoscritto l’ordinanza impugnata.

In vista dell’udienza camerale la ricorrente ha charito che l’altezza minima dell’eletrodotto "Cabina MasinaCabina Migolo" sarebbe di 22,05 m rispetto allo zero idrometrico, e pertanto già al di sopra di quanto imposto con l’ordinanza impugnata, producendo a tal fine una relazione tecnica.

La Regione ha implicitamente ammesso la predetta circostanza, affermando che l’elettrodotto Sorico – Pian di Spagna "si trova a pochi metri, precisamente 7,30 dalla linea dello zero idrometrico", mentre l’altro "non presenta i cennati problemi".

In vista dell’udienza di merito la ricorrente ha comunicato di aver sostituito uno dei due elettrodotti aerei con uno interrato (Sorico – Pian di Spagna) con conseguente sopravvenienza del suo difetto d’interesse, del quale deve essere dato conseguentemente atto.

Persiste, invece, un parziale interesse alla decisione quanto alle prescrizioni imposte per l’elettrodotto "Cabina MasinaCabina Migolo".

Il ricorso è per questo aspetto fondato, avendo la ricorrente precisato, senza trovare smentita alcuna da parte della resistente, che l’altezza minima dell’elettrodotto dal livello delle acque è di m. 22,50, inammissibile prospettandosi per conseguenza l’ordine di dar corso alla sua "sopraelevazione" a m. 21.

Il ricorso va dunque dichiarato in parte improcedibile ed in parte accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo accoglie. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’E..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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