T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 24-03-2011, n. 777

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con ricorso e successivi motivi aggiunti il dott. A.A. ha impugnato gli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di Professore universitario di ruolo di IIa fascia per il settore scientifico disciplinare INGIND/33 (sistemi elettrici per l’energia) indetta dal Politecnico di Milano relativamente alla Facoltà di Ingegneria;

che a fondamento delle impugnazioni ha dedotto numerosi vizi concernenti, in particolare, le previsioni del bando in ordine alle pubblicazioni da produrre, all’impossibilità di far valere studi e ricerche su tematiche interdisciplinari, all’eccessivo margine di apprezzamento riservato alla Commissione nella valutazione dei titoli, come sarebbe confermato dall’esito dei giudizi finali;

che si sono costituiti in giudizio il Politecnico ed il Ministero, nonché uno dei due candidati dichiarati idonei, il prof. Faranda;

che, in vista dell’odierna camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, la difesa del ricorrente ha depositato in data 8.3.2011 atto di rinuncia al ricorso ed ai motivi aggiunti, sottoscritto dalla parte personalmente oltre che, anche ai fini della compensazione delle spese, dal prof. Faranda personalmente;

che, pur in assenza delle formalità richieste dall’art. 84, comma 3 del c.p.a. (la previa notifica della rinuncia a tutte le parti in causa almeno dieci giorni prima dell’udienza), tale atto è comunque rivelatore della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa;

che per giurisprudenza pacifica l’interesse alla decisione deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia, e che il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione del suo interesse ad agire (cfr., per tutte, Cons. Stato, IV, 8 giugno 2007, n. 3040);

che ne consegue l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse;

che le spese di lite possono essere interamente compensate tra tutte le parti, stante l’espressa adesione del controinteressato e la costituzione solamente formale delle Amministrazioni resistenti.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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