Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-02-2011) 29-03-2011, n. 12724 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

el Foro di Roma che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
Svolgimento del processo

Con ordinanza del 12 ottobre 2010 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza emessa dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 20 settembre 2010 con la quale, fra l’altro e per quanto rileva in questa sede, è stata disposta nei confronti di D.L. P. e M.A. la misura coercitiva degli arresti domiciliari, e nei confronti di D.L.V. la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, tutti per il reato di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Il Tribunale ha tratto elementi per affermare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza da intercettazioni ambientali nel corso delle quali il coimputato D.L.A. chiede al fratello V. informazioni riguardanti il recupero di crediti relativi alla cessione di stupefacenti, e al trasporto dei medesimi, ed in cui si fa riferimento anche all’aiuto nel trasporto, dato dal padre P. e dalla madre M.A..

L’esigenza di tutela della collettività tratta dal presumibile reiterarsi delle condotte, stante l’entità del fatto e la grossa quantità di stupefacente interessata al traffico per cui è processo, hanno indotto il Tribunale ha ritenere sussistenti anche le esigenze cautelari in relazione alle misure disposte.

D.L.P., M. e D.L.V. propongono distinti ricorsi avverso la suddetta ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli.

I ricorrenti lamentano violazione di legge in relazione alla individuazione dei gravi indizi di colpevolezza e carenza ed illogicità della motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari. In particolare si deduce che l’intercettazione ambientale da cui sono tratti i gravi indizi di colpevolezza sarebbe una sola e farebbe comunque riferimento a disposizioni date da D.L. A. senza che sussista prova che a tali disposizioni sia stata data esecuzione. Quanto alle esigenze cautelari si assume che il tribunale territoriale avrebbe del tutto omesso di motivare riguardo alla concreta probabilità della reiterazione dei reati, e non avrebbe neppure considerato lo stato di incensuratezza dei ricorrenti e l’età avanzata di D.L.P., nè l’episodicità e occasionalità del fatto in relazione a D.L.V..
Motivi della decisione

I ricorsi sono manifestamente infondati e, come tali, inammissibili.

Infatti essi contengono censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonchè l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche, perchè basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocchè costantemente, che "l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (Cass. 24.9.2003, n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000;

n. 24/1999; n. 6402/1997).

Più specificamente "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone).

Il riferimento dell’art. 606 c.p.p., lett. e) alla "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato" significa in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado di merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo impugnato.

D’altronde, la Corte di merito si riferisce alle risultanze istruttorie in modo sufficientemente compiuto e logico richiamando, in particolare, le intercettazioni ambientali la cui interpretazione non è censurabile in sede di legittimità ove motivata logicamente come nel caso in esame.

Va inoltre considerato, con riferimento al contestato elemento soggettivo del reato, che il concorso può manifestarsi anche in forme che agevolino la detenzione, o il trasporto assicurando all’altro concorrente una relativa sicurezza. In siffatta condotta sono invero ravvisabili entrambi gli elementi del concorso nel reato, sia quello soggettivo, consistente nella consapevolezza di apportare un contributo causale alla detenzione della sostanza stupefacente, sia quello oggettivo della connessione tra condotta ed evento. Va precisato in proposito che detenere significa avere la disponibilità di una determinata cosa, cioè la concreta possibilità di prenderla, in qualsiasi momento, senza la necessaria collaborazione di altri.

Nel caso in esame, l’agevolazione al trasporto costituisce certamente un apporto causale nella determinazione dell’evento, per cui non vi è dubbio che tale ritenuto apporto costituisca elemento per affermare la responsabilità concorrente nel reato.

Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito l’onere delle spese del procedimento nonchè la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma in favore delle Cassa delle Ammende che si stima equo fissare anche dopo la sentenza n. 186 del 2000 della Corte Cost., in Euro 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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