Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-02-2011) 29-03-2011, n. 13075

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato.
Svolgimento del processo

Il PG presso la Corte di appello di Venezia ricorre per Cassazione avverso la sentenza del GdP di Portogruaro, che, in data 5.10.2009, ha dichiarato NDP per remissione di querela nei confronti di L. A., imputato del delitto ex art. 594 c.p..

Ha ritenuto il giudicante che, non essendo la PO comparsa all’udienza del 5.10.2009, nonostante fosse stata avvertita che detta assenza sarebbe stata interpretata come espressione della volontà di rimettere la querela, in tal senso dovesse determinarsi.

Il ricorrente deduce violazione di legge, atteso che, come ha ritenuto la recente giurisprudenza di legittimità, solo in caso di ricorso immediato, la mancata assenza del querelante può essere "letta" in tal modo; il che sta a significare che, negli altri casi, la remissione tacita non può essere desunta da detto comportamento processuale.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al medesimo ufficio del GdP. Le SU di questa Corte (sent. n. 46088 del 2008, ric. PM in proc. Vide, RV 241357) hanno chiarito che, nel procedimento davanti al GdP, instaurato a seguito di citazione disposta dal PM, ex D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20, la mancata comparizione del querelante – pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela – non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, si da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152 c.p.p., comma 2 (in tal senso, da ultimo, ASN 201011142-RV 247014).
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Portogruaro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *