Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-06-2011, n. 13602 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 31 gennaio 2006 la Corte di appello di Roma rigettava l’appello proposto da C.M. STAMPART s.r.l avverso la sentenza del 19 aprile 2004 emessa dal Tribunale di Roma nei confronti della IMMOBILIARE GIMMA 89 s.r.l., BUNKER 5 s.r.l., CITTA’ BY s.r.l. e FALLIMENTO ROMAN’S 2000 s.r.l.;

accoglieva l’appello incidentale della Immobiliare e della Bunker e condannava l’appellante C.M.Stampart in solido con il Fallimento della Roman’s al pagamento in favore di parte appellata – Immobiliare e Bunker – delle spese di primo grado, così come liquidata nella sentenza impugnata, confermando nel resto.

Avverso siffatta decisione ricorre la C.M. Stampart con il presente ricorso, affidandosi a due motivi.

Resiste, con controricorso la Immobiliare Gimma e Bunker 5.

All’udienza del 27 aprile 2010, cui la causa era stata chiamata, il Collegio ha rilevato che il ricorso non era stato notificato al curatore del Fallimento Roman’s, per cui ne ha disposto la notifica.

Alla data odierna come da annotazione della cancelleria l’incombente non risulta adempiuto.

Al Collegio non resta che prenderne atto e per l’effetto dichiarare la inammissibilità del ricorso.

Segue la condanna della società ricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione a favore delle sole parti costituite.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento a favore delle singole parti costituite e per ciascuna di esse delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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