Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-06-2011, n. 13601 Responsabilità civile

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 17 aprile 2000 il Tribunale di Napoli affermava la responsabilità esclusiva di F.E. e F.M. per l’incidente stradale avvenuto in data (OMISSIS) ove D.T. aveva riportato lesioni, perchè travolta dalla moto Aprilia tg. (OMISSIS) di E. F. e condotta da F.M., sprovvisto di patente e condannava il F., oltre la soc. Generali quale compagnia designata per la Campania del F.G.V.S., al pagamento in favore della vittima, a titolo risarcitorio, della somma di L. 33.022.000, oltre interessi dal fatto e spese di lite e accoglieva la rivalsa delle Generali nella qualità.

Avverso siffatta decisione interponevano appello principale la soc. Generali ed incidentale i F..

Si costituivano D.V., M.G. e D.T., originari attori, che resistevano al gravame.

La Corte di appello di Napoli con sentenza del 22 luglio 2004 riformava parzialmente la sentenza di primo grado, dichiarando la parziale responsabilità della D.T. e compensava interamente le spese del grado di giudizio. Contro questa sentenza insorge D.T. con il presente ricorso affidato a tre motivi; propone ricorso incidentale la s.p.a. Assicurazioni Generali affidato ad un unico motivo.

All’udienza dell’11 gennaio 2010 la Corte rilevava che la questione processuale era all’esame delle Sezioni Unite e, quindi, rinviava a nuovo ruolo.

La discussione della causa veniva fissata per l’udienza del 19 gennaio 2011.

In quella occasione, con ordinanza, notificata al procuratore costituito il 10 febbraio 2011 la Corte disponeva che il contraddittorio per il presente giudizio fosse integrato nei confronti degli altri litisconsorti necessari – F.E. e F.M..

L’incombente risulta espletato con la notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio presso lo studio del difensore del grado di appello degli stessi.

La ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

I due ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c..

1. – Osserva la Corte che va esaminato in via preliminare il ricorso incidentale proposto dalle Assicurazioni generali, in quanto esse nell’unico motivo eccepiscono la inammissibilità del ricorso principale per decorso del termine lungo, la sua improcedibilità perchè notificato agli altri litisconsorti presso il procuratore costituito in primo grado.

Le deduzioni, di cui al ricorso incidentale, vanno disattese.

Infatti, il ricorso principale non è inammissibile per decorso del termine lungo, valendo nel caso in esame la doppia sospensione dei termini feriali.

Lo stesso non è improcedibile, ma andava soltanto ritualmente notificato, ai fini dell’integrazione del contraddittorio, come è stato fatto, per cui non corrisponde al vero, come asserisce la ricorrente, che il ricorso incidentale sia solo intestato e, quindi, carente di ogni motivo.

2. – Ciò posto, con il primo motivo (omessa e contraddittoria motivazione circa il difetto di titolo abilitativi alla guida;

mancata valutazione di dati logici precisi premessi in motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) la ricorrente afferma che nella impugnata sentenza vi sarebbe una lapalissiana contraddittorietà di motivazione, perchè sarebbe stato sminuita l’assenza di titolo abilitativo da parte del F., per cui non si riuscirebbe a capire per quale motivo il giudice dell’appello abbia attribuito una maggiore responsabilità al pedone rispetto a quella del motociclista investitore. La censura è infondata.

Infatti, emerge dalla sentenza impugnata che il giudice dell’appello, dopo aver enunciato e correttamente i principi di diritto cui si sarebbe attenuto, ha posto in rilievo che tutte le prove acquisite, testimoniali e documentali, la condotta della D.T. nonchè la mancanza di patente da parte del F. contribuivano ad evidenziare un concorso prevalente della vittima rispetto a quello del motociclista. Si tratta di accertamento in fatto, rigorosamente motivato e che sfugge al sindacato di questa Corte, una volta acquisito al processo, attraverso il vaglio di testimonianze e il verbale dei vigili la imprudente condotta della stessa D.T..

3. – Si legge nella sentenza impugnata che la D.T. aveva attraversato la sede viabile senza guardare e, proprio mentre sopraggiungeva la moto condotta da F.M., attuava un movimento repentino ed inaspettato, per cui, contrariamente a quanto dovrebbe censurarsi, ovvero l’errore logico-giuridico in cui sarebbe incorso il giudice del merito (secondo motivo-violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 1 e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; difetto di motivazione;

motivazione contraddittoria-) si richiedono, al contempo, una ricostruzione del fatto, con richiamo ad un teste che "per eufemismo" – si legge in sentenza – non è stato ritenuto attendibile e una rivalutazione delle prove.

4. – Con il terzo motivo ( motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) la ricorrente, in realtà, lamenta un errore revocatorio (parla, infatti, di un chiaro ed estremo travisamento dei fatti) e un riesame delle deposizioni testimoniale e del rapporto dei Vigili Urbani, della planimetria dell’incidente, reiterando, quindi, più che un vizio di motivazione un riesame dei fatti e documenti di causa. In estrema sintesi, il ricorso va respinto perchè non fa altro che proporre questioni di merito, cui ha dato risposta corretta sotto il profilo logico-giuridico il giudice dell’appello. Si tratta di una impugnazione ai limiti dell’ammissibilità.

Il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale induce la Corte a ritenere che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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