Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-02-2011) 29-03-2011, n. 13091 Falsità in scrittura privata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale della Repubblica di Trieste ricorre avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta in data 1.2.2010 del Tribunale di Trieste nei confronti di L.R., chiedendone l’annullamento nella parte in cui ha omesso di dichiarare la falsità dei documenti, cui si riferiscono i capi d’imputazione (falso in scrittura privata), ai sensi dell’art. 537 c.p.p., norma applicabile anche in caso di patteggiamento (SS.UU. 27.10.1999, n. 20, Fraccari).

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento della sentenza in parte qua con rinvio al giudice di primo grado per nuovo esame sul punto o in subordine trasmettersi gli atti al giudice dell’esecuzione perchè provveda al riguardo.

Il ricorso è fondato.

Secondo la decisione delle sezioni unite di questa corte, richiamata dal ricorrente, infatti, anche con la sentenza di applicazione della pena su richiesta, decisione equiparata ad una sentenza di condanna, il giudice è tenuto a dichiarare, ai sensi dell’art. 537 c.p.p., comma 1, l’accertata falsità di atti o documenti, dichiarazione che prescinde dall’affermare di responsabilità, essendo fondata sull’accertamento, possibile anche nel giudizio di patteggiamento, della non rispondenza al vero dell’atto o documento.

Non avendovi il primo giudice provveduto, va accolto il motivo principale del ricorso, restando assorbito quello subordinato.

Consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’omessa pronuncia di falsità, con rinvio al Tribunale di Trieste per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa declaratoria di falsità, con rinvio al Tribunale di Trieste per nuovo esame sul punto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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