T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 24-03-2011, n. 547 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società ricorrente è proprietaria, nel Comune di Porto Cesareo, di un complesso turistico balneare, comprensivo di sala ristorante e di un parcheggio di 2.900 mq.

In data 27 novembre 2009, presentava all’Amministrazione comunale di Porto Cesareo istanza di autorizzazione alla realizzazione, nel parcheggio della struttura, di un impianto fotovoltaico per consumo personale da integrare su una struttura metallica in sostituzione di quella già esistente a copertura dei parcheggi del complesso; con provvedimento 30 dicembre 2009 prot. n. 5568, il responsabile del Settore V del Comune di Porto Cesareo rilasciava l’autorizzazione paesaggistica, così motivando: "l’intervento proposto, che prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla struttura metallica da porre in sostituzione di quella esistente a copertura dei parcheggi del complesso, esistente all’interno dell’area completamente delimitata, si inserisce nel contesto paesaggistico ambientale interessato senza modificare l’assetto esteriore dell’area circostante".

Con decreto 1° marzo 2010 n. 3716, il Soprintendente per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico per le Province di Brindisi, Taranto e Lecce annullava però l’autorizzazione paesaggistica, sulla base della seguente motivazione: "considerato che il provvedimento in esame è carente di adeguate motivazioni, in quanto si limita a dire che: "l’intervento proposto, che prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla struttura metallica da porre in sostituzione di quella esistente a copertura dei parcheggi del complesso, esistente all’interno dell’area completamente delimitata, si inserisce nel contesto paesaggistico ambientale interessato senza modificare l’assetto esteriore dell’area circostante"…..Ritenuto che, dagli esami degli atti, questo Ufficio ritiene che l’intervento altera il paesaggio costiero tutelato introducendo sull’intera copertura della struttura adibita a parcheggio, elementi del tutto estranei e di considerevole impatto percettivo, visibili dai principali punti di osservazione all’intorno".

I provvedimenti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dalla società ricorrente per: 1) violazione e falsa applicazione art. 7 l. 1241 del 1990 e 159 del d.lgs. 42/2004; 2) violazione dell’art. 3 della l. 241 del 1990, eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dell’art. 159 del d.lgs. 42/2004.

Si costituivano in giudizio il Ministero per i beni e le attività culturali e la Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico per le Province di Brindisi, Taranto e Lecce, controdeducendo sul merito del ricorso; interveniva altresì ad adiuvandum la Ecol.Gea di F.P., appaltatrice dei lavori di realizzazione della struttura, instando per l’accoglimento del ricorso.

Alla camera di consiglio del 26 maggio 2010, la Sezione accoglieva, con l’ordinanza n. 355/2010, l’istanza di tutela cautelare presentata da parte ricorrente, così motivando: "considerato…che, a fronte di un’autorizzazione paesaggistica congruamente motivata con riferimento all’intervento progettato da parte ricorrente (che, inserendosi in un’area già destinata a parcheggio ben si inquadra in un contesto non caratterizzato da particolari esigenze di tutela), il provvedimento impugnato perviene all’annullamento dell’atto autorizzativo sulla base di considerazioni che appaiono essere agevolmente riportabili ad un sindacato di merito, univocamente escluso dalla numerosa giurisprudenza che si è occupata della problematica".

All’udienza del 23 febbraio 2011 il ricorso passava quindi in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

La Corte costituzionale (Corte cost. 7 novembre 2007, n. 367) ha, infatti, rilevato come la previsione dell’art. 159, 3° comma del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, non attribuisca "all’amministrazione centrale un potere di annullamento del nullaosta paesaggistico per motivi di merito, così da consentire alla stessa amministrazione di sovrapporre una propria valutazione a quella di chi ha rilasciato il titolo autorizzativo, ma riconosce ad essa un controllo di mera legittimità, che peraltro, può riguardare tutti i possibili vizi, tra cui anche l’eccesso di potere".

Anche con riferimento al potere di annullamento previsto dall’art. 159, 3° comma del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, deve pertanto trovare applicazione la tradizionale giurisprudenza che ha rilevato l’illegittimità di provvedimenti di annullamento fondati su un riesame del merito della valutazione effettuata dall’ente delegato, piuttosto che sulla rilevazione di uno specifico vizio di legittimità dell’atto sottoposto a controllo: "il potere riconosciuto al Ministero per i beni culturali ai sensi dell’art. 159, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, è da intendersi quale espressione non già di un generale riesame nel merito della valutazione dell’ente delegato, bensì di un potere di annullamento d’ufficio per motivi di legittimità, riconducibile al più generale potere di vigilanza che il legislatore ha voluto riconoscere allo Stato nei confronti dell’esercizio delle funzioni delegate alle regioni ed ai comuni in materia di gestione del vincolo; i parametri cui deve informarsi il giudizio della Soprintendenza ai fini dell’eventuale adozione dell’atto di annullamento sono, pertanto, riconducibili alla completezza della documentazione ed alla ragionevolezza e congruità della medesima, come evincibile dal corredo motivazionale dell’atto regionale o comunale" (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 13 ottobre 2006, n. 4948 già riferita alla previsione dell’art. 159, 3° comma del d.lgs. 42 del 2004; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 8 novembre 2006, n. 9415; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 3 luglio 2006, n. 5347).

Nel caso di specie, la Sezione deve rilevare, da un lato, come non sussista certamente il presunto vizio di motivazione posto a base dell’annullamento disposto dalla Soprintendenza; come già rilevato in sede cautelare (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, ord. 26 maggio 2010 n. 355), l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’Amministrazione comunale di Porto Cesareo si presenta congruamente motivata, con riferimento ad un intervento (semplice sostituzione dei pannelli di copertura di un parcheggio,preesistente in area ormai urbanizzata, con pannelli fotovoltaici) che, per sua stessa natura, si presentava di così trascurabile impatto paesaggistico, da non richiedere una motivazione particolarmente articolata.

Dall’altro, la valutazione operata dal Soprintendente per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico per le Province di Brindisi, Taranto e Lecce viene ad integrare certamente anche un riesame di merito dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Porto Cesareo; anche con riferimento a questo aspetto, deve pertanto essere rilevata l’illegittimità degli atti impugnati.

In definitiva, il ricorso deve essere accolto; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento del decreto 1° marzo 2010 n. 3716 del Soprintendente per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico per le Province di Brindisi, Taranto e Lecce.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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