Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-02-2011) 29-03-2011, n. 13090 indulto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Roma avverso la ordinanza del locale Tribunale in veste di giudice della esecuzione, ordinanza con la quale, in data 26 luglio 2010, è stato applicato a T.M., il beneficio dell’indulto ex L. n. 241 del 2006, nella misura di anni tre di reclusione.

Deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione.

Il Tribunale – investito peraltro a seguito di un annullamento con rinvio da parte della 1^ sez. della cassazione – non aveva rilevato la condizione ostativa alla applicazione del beneficio, derivante della condanna (riportata il 22 febbraio 2007) ad anni tre di reclusione per il reato di rapina commesso il (OMISSIS).

La L. n. 241 del 2006, art. 3, prevede in tale ipotesi un revoca di diritto.

Il PG presso questa Corte ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la restituzione degli atti al PM. Il ricorso è fondato.

Il Tribunale ha applicato a T.M. il beneficio dell’indulto ex L. 31 luglio 2006, n. 241 nella misura di tre anni di reclusione ed Euro 913 di multa, relativamente alle condanne riunite nel provvedimento di cumulo della Procura Generale di Roma in data 3 agosto 2007.

La citata L. n. 241 del 2006, peraltro, prevede, al punto 3 che "il beneficio dell’indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni".

Nella specie si evince dallo stesso provvedimento impugnato oltre che dagli atti del fascicolo che T. ha commesso il (OMISSIS) – e quindi nel quinquennio dalla entrata in vigore della legge concessiva di indulto – un reato doloso (rapina) in relazione al quale ha riportato condanna alla pena di tre anni di reclusione con sentenza del 22 febbraio 2007 (irrev. l’11 aprile 2007).

Si tratta di un fatto processuale che, come del resto si ricava anche da altra statuizione contenuta nel provvedimento impugnato, era motivo di revoca di diritto dell’indulto già concesso ed a maggior ragione avrebbe dovuto essere reputato preclusivo della applicazione ex novo dello stesso beneficio.

Il Tribunale, dunque, avendo riconosciuto operatività alla L. n. 241 del 2006 in favore del T. che, invece, non era nelle condizioni per beneficiarne, ha adottato un provvedimento in violazione di legge che, nella parte di interesse, deve essere annullato senza rinvio, con restituzione degli atti per il nuovo computo della pena complessiva da espiare.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla applicazione dell’indulto ex L. n. 241 del 2006, statuizione che elimina.

Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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