Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-02-2011) 29-03-2011, n. 13088

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Bergamo ha ritenuto che il comportamento degli imputati, consistito per S.H., nel previo impossessamento di merce, attuato in concorso con A.D., sottratta all’emporio (OMISSIS), di poi nascosta in uno zaino, "imbustato" per sottrarlo ai controlli, comportamento seguito da violenza verso i Carabinieri, sopraggiunti (a cui il S.H. si opponeva mediante colluttazione da cui derivavano lesioni al sottufficiale R.; essendosi l’ A.D. liberato di altra guardia giurata con violenza, al fine di sottrarsi, con la fuga, al suo controllo), integrasse le fattispecie di furto e di resistenza a pubblico ufficiale.

Il Procuratore Generale interpone ricorso ritenendo la qualificazione giuridica errata sia perchè le condotte integravano il delitto di rapina impropria, sia perchè il giudice ha omesso di considerare il delitto di lesioni, pur in presenza di valida querela sporta dal vigilante O..
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, fondamentale del giudice è il controllo sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, ciò al fine di evitare che il patteggiamento sulla pena si risolva in un accordo sui reati e sulle stesse imputazioni, in violazione dell’art. 444 c.p.p. e dell’art. 12 Cost.; ne deriva che il giudice deve dare adeguatamente conto in motivazione dell’effettuazione di tale controllo (Cass. Sez. 6, 22 ottobre 2002, PG in proc. Scondini, Ced rv. 223847): la Corte ha annullato una sentenza di patteggiamento impugnata dal Procuratore Generale in quanto ha ritenuto che non vi fosse alcun argomento in motivazione che giustificasse la corretta qualificazione giuridica dei fatti, mentre la mera lettura del capo d’imputazione induceva a ritenerla errata dovendosi ravvisare nella condotta ascritta gli estremi del tentativo di rapina impropria e non il furto aggravato in concorso con la resistenza a p.u. e con le lesioni volontarie aggravate.

La fattispecie qui esaminata differisce dal caso valutato dalla citata decisione poichè, indubitalmente, la merce sottratta all’esercizio commerciale era entrata nell’autonoma disponibilità degli imputati, sicchè non è dato ravvisare comportamento arrestatosi alla soglia del tentativo e la successiva violenza (esplicata – in via autonoma – da entrambi i ricorrenti, e non dal solo S., come opinato dal Procuratore Generale presso questa Corte) si diresse ad assicurare l’impunità gli autori della sottrazione.

Al riguardo non può negarsi che l’errore sia manifesto, eppertanto sia legittima, l’impugnazione, ancorchè ricadente su applicazione della pena previo accordo delle parti: non si rinviene, invero, al riguardo effettivo contrasto di lettura giurisprudenziale.

Di qui l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio e la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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