Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-02-2011) 29-03-2011, n. 13073

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Genova ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Finale Ligure che, in data 12.4.2007, ebbe a prosciogliere E.I. dal reato di lesioni personali lievi e di danneggiamento in pregiudizio di B. V.F.J., ritenendo lo stesso estinto per remissione di querela, in ragione della mancata comparizione del querelante, pur citato ed ingiustificatamente assente. Si duole il ricorrente della violazione della norma penale ( art. 152 c.p.) che non contempla siffatta causa tacita di remissione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. Sez. Un., 15.12.2008) afferma che nel procedimento davanti al giudice di pace, instaurato a seguito di citazione disposta dal pubblico ministero, ex D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20, la mancata comparizione del querelante – pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela – non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, si da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152 c.p., comma 2.

La remissione extraprocessuale tacita della querela ha per presupposto fatti assolutamente inequivoci ed incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

La sentenza impugnata viene, dunque, annullata con rinvio al Giudice di Pace di Finale Ligure per nuovo giudizio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Finale Ligure, per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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