Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-02-2011) 29-03-2011, n. 12816

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ns. Dr. Enzo Jannelli.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di assise di appello di Napoli in sede esecutiva, con ordinanza 15/12.7.2010, rigettava l’istanza di E.P. che, con riferimento al provvedimento di cumulo, emesso ai sensi dell’art. 663 c.p. dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Napoli in data 5.11.1999, delle pene determinate nella misura di anni tre e mesi sette di reclusione, chiedeva che venissero scomputate dal predetto periodo di pena, mesi otto e giorni sei di reclusione in precedenza scontate sine titulo in relazione a pregressi sentenza di condanna di cui ad altro provvedimento di cumulo emesso in data 12.1.2005 dalla procura della Repubblica del tribunale di Napoli.

Il giudice dell’esecuzione riteneva che la fungibilità richiesta non poteva essere riconosciuta in base a due ragioni: perchè non era possibile riconoscerla rispetto alle pene, di cui al primo cumulo, estinte in precedenza, nella misura di un anno, in seguito alla concessione della misura alternativa della liberazione anticipata, perchè in tanto potrebbe aversi fungibilità tra una carcerazione precedentemente sofferta ad una pena detentiva da espiare per altro reato in quanto tale reato sia stato commesso prima della carcerazione subito; sine titulo, il che non si era verificato nella specie.

2- Ricorre avverso l’ordinanza l’ E., contestando, anche con una memoria aggiunta esplicativa depositata il 13.1.2011 nella cancelleria di questa Corte, la sussistenza delle preclusioni, alla richiesta fungibilità, ritenute dai giudici della esecuzione, e con fondamento. Il principio della fungibilità delle pena, più correttamente delle carcerazioni cautelari e/o definitive subite, viene incontro alla considerazione sempre più marcata dell’interesse del condannato alla massima espansione dell’efficacia detrattiva della custodia onde garantirgli il diritto soggettivo a non essere ingiustamente privato della libertà e a vedere considerate nel giusto valore tutte le situazioni sicuramente influenti sul rapporto processuale esecutivo. La detrazione della custodia cautelare,come della carcerazione subita a seguito di un reato diverso da quello della cui pena si chiede la fungibilità, è subordinata ad uno, ed uno solo, presupposto: che cioè il reato a cui si riferisce la condanna della cui pena si chiede la detrazione non sia commesso dopo la cessazione della carcerazione subita per un pregresso reato.

Se fosse possibile lo scomputo anche per i reati successivi alla cessazione dell’inutile custodia, troppo evidente sarebbe la tentazione, per tal modo offerta a chi vanti siffatto credito, di riscuoterlo commettendo impunemente reati.

Ora, nella specie, la carcerazione subita dal ricorrente in seguito al provvedimento di cumulo datato 12.1.2005 della Procura della repubblica di Napoli, malgrado i giorni di liberazione concessi, si è protratta in eccesso fino ad una data comunque anteriore alla commissione dei reati di cui al cumulo successivo – in data 5.11.2009 – della stessa Procura: cumulo comprendente la condanna per un delitto di omicidio commesso il (OMISSIS) e per un delitto di evasione commesso il (OMISSIS). Il giudice del rinvio dovrà quindi verificare in base alle sentenze di condanna di cui ai cumuli sopra richiamati e tenendo conto del periodo di liberazione anticipata il quantum consentito di fungibilità delle pene.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di assise di appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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