Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-06-2011, n. 13593

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 12 febbraio 2007 il Tribunale di Siena – sezione distaccata di Poggibonsi – dichiarava inammissibile la domanda proposta da C.P., proprietaria in comunione con il marito R.V. di un’azienda agricola con fondi e fabbricati rurali, nei confronti del proprio figlio R.A., al quale assumeva di aver concesso in godimento gratuito un appartamento con contratto di comodato a scadenza 31 marzo 2005; e dichiarava tardivo ex art. 419 c.p.c. l’intervento in giudizio del marito R.V..

Su gravame principale della C. e incidentale di R. A. e R.V. la Corte di appello di Firenze il 5 dicembre 2008 rigettava l’appello della C. e accoglieva quello dei R., addebitando alla prima totalmente le spese dei due gradi.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la C., affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso il solo R.V..
Motivi della decisione

Preliminarmente va posto in rilievo che il ricorso non è inammissibile, come, invece, eccepisce il resistente, allorchè trascrivendo una frase contenuta nel quarto motivo "Comunemente ai punti suindicati si ribadisce, nel merito, quanto già espresso nei precedenti gradi ed assorbito dalla decisione impugnata", – sottolinea che le ragioni addotte attengono al merito della controversia e non sono riferibili al tassativo elenco indicato dall’art. 360 c.p.c., e tutti i quesiti formulati ex art. 366 bis c.p.c. sarebbero infine mal posti (p. 3 e 4 controricorso). Infatti, da un lato le ragioni del ricorso non sono attinenti nel loro complesso a questioni di merito, dall’altro non tutti i quesiti formulati risultano inconferenti, come si avrà modo di esplicitare.

1. – Ciò posto, va esaminata quella che ritiene il Collegio la questione centrale della impugnazione e contenuta nel terzo motivo, con il quale la ricorrente lamenta la falsa applicazione dell’art. 180 c.c., comma 1 e 2 e dell’art. 1809 c.c., ovvero che, a suo avviso, scaduto il contratto di comodato, rientrare in possesso del bene comune sarebbe un atto di ordinaria amministrazione diretto alla conservazione del bene, per cui sarebbe esercitabile separatamente da ciascun coniuge e, quindi, ella ben poteva da sola promuovere l’azione di rilascio del bene detenuto dal figlio in comodato, regolarmente scaduto e disdetto.

In punto di fatto, la C. ha proposto domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento nei confronti di R.A., il figlio comune, o per intervenuta cessazione e/o risoluzione del rapporto di comodato perchè scaduto o per accertare il suo diritto ad ottenere la restituzione dell’immobile con l’effetto di condannare l’ A. al rilascio dello stesso.

Il contratto fu stipulato congiuntamente da entrambi i coniugi.

Quindi, l’azione doveva essere esercitata da entrambi o da uno di essi, ma con il consenso dell’altro, che, nella specie, non vi è stato nè prima nè in corso di causa, allorchè, pur spiegando intervento, ritenuto dal giudice di primo grado tardivo perchè effettuato solo in sede di discussione nella fase di primo grado, ma poi ritenuto ammissibile dal giudice dell’appello, in quanto proposto da un litisconsorte necessario, vi è stata la ferma opposizione del coniuge ad agire giudizialmente contro il figlio. Correttamente, quindi, è stato rigettato il gravame della C., stante il chiaro disposto di cui all’art. 180 c.c. e all’art. 320 c.c., comma 1. 2. – Circa la censura del quarto motivo, con il quale la ricorrente si duole che il giudice dell’appello avrebbe trascurato la circostanza che ella, all’epoca del contratto fosse affittuaria dell’azienda agricola ed esclusiva titolare del diritto e del potere di agire, osserva il Collegio che la censura non coglie nel segno.

Di vero, se è pacifico che il contratto fu stipulato da entrambi i coniugi, non ha alcun rilievo, come correttamente afferma il giudice dell’appello, tale circostanza, per cui il quesito di diritto non appare conferente.

4. Infine, in merito ai primi due motivi ( violazione e falsa applicazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c. e violazione e falsa applicazione dell’art. 419 c.p.c. – il primo; condanna anche alle spese del primo grado – secondo motivo), che vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione, osserva il Collegio che essi vanno disattesi sia perchè il R.V. era litisconsorte necessario, per cui il giudice dell’appello ha ritenuto tempestivo il suo intervento sia per la semplice ragione che il R.V. si è visto accogliere il suo appello incidentale, per cui, risultando vittorioso, il giudice dell’appello ha correttamente applicato il principio della soccombenza nei confronti della C..

Conclusivamente, il ricorso va respinto e le spese che seguono la soccombenza vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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