T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 24-03-2011, n. 514 Concessione per nuove costruzione Demolizione di costruzioni abusive Sanzioni amministrative e pecuniarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La ricorrente impugna l’ordinanza per la demolizione "di un fabbricato rurale in C.da Donna Laura in totale difformità del permesso di costruire n. 176 del 23/07/2004", per come indicato in narrativa, emessa sul presupposto della sua presunta totale abusività in quanto eseguito "in assenza del Permesso di Costruire".

2. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi:

a) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990 e dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001;

b) eccesso di potere per carenza di motivazione, contraddittorietà ed illogicità, presupposto erroneo e travisamento.

3. Alla Camera di Consiglio del 13 gennaio 2011 fissata per la trattazione la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

I. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.

II. Le opere abusive accertate a seguito di sopralluogo del 11 maggio 2006 da parte del Servizio di Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale concernono esclusivamente: "1. l’ampliamento del piano terra per mq. 36,00 circa… 2. l’ampliamento del piano interrato per mq. 36,00 circa, al momento destinato ad abitazione anziché a riserva idrica; 3. due nuove tramezzature in cartongesso all’interno del piano terra e lo spostamento di quelle previste in progetto; 4. tramezzature interne al piano interrato…".

La realizzazione dell’originario fabbricato rurale, composto da piano interrato e da un piano terra, destinato ad abitazione risulta, invece, regolarmente assentita con permesso di costruire n. 176, rilasciato il 23 luglio 2004.

III. Ciononostante l’Amministrazione comunale, con travisamento dei presupposti di fatto e conseguente sviamento di potere, ha immotivatamente ingiunto la demolizione dell’intero complesso edilizio, non operando alcuna distinzione tra le opere effettivamente abusive e quelle preventivamente autorizzate, concludendo, cioè, per la non conformità "in toto" del manufatto realizzato.

IV. Né può ragionevolmente sostenersi che le modifiche intervenute in sede esecutiva, come sopra descritte, possano qualificare l’intervento edilizio realizzato come un "unicum" eseguito in totale difformità o con le variazioni essenziali di cui all’art. 32, del d.P.R. n. 380/2001 rispetto al titolo abilitativo rilasciato, tanto da comportare, cioè, una opera sostanzialmente differente per la realizzazione della quale è legittimo adottare la complessiva misura repressiva ripristinatoria, ex art. 31 del medesimo decreto.

IV.1. Ai sensi dell’art. 31, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 devono, infatti, considerarsi interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire solo quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile (T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 05 novembre 2010, n. 929).

IV.2. A norma del comma 2 dell’art. 32, inoltre: "Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative".

In particolare, il criterio dettato dall’art. 32, T.U. edilizia per distinguere gli interventi realizzati con variazioni essenziali rispetto al progetto approvato da quelli realizzati con variazioni non essenziali e, quindi, in difformità solo parziale dal permesso di costruire fa riferimento a mutamento di destinazione d’uso che implichi variazione degli "standards", aumento consistente della cubatura, modifiche sostanziali di parametri urbanistici, mutamento delle caratteristiche dell’intervento, violazione delle norme antisismiche.

IV.3. Nel caso de quo, trattasi di interventi aggiuntivi di ampliamento che, sia pure abusivi e come tali astrattamente suscettibili di demolizione, per dimensioni e consistenza non sono tali da snaturare le caratteristiche dell’edificio originario e, pertanto, non inficiano la legittimità della parte di fabbricato eseguito in conformità al permesso di costruire.

Più specificamente, le opere abusive realizzate non possono essere considerate quantitativamente rilevanti se poste in relazione al progetto iniziale approvato che prevedeva, comunque, al piano terra, una abitazione, composta da un vano letto, un vano soggiorno pranzo, un vano bagno e una veranda e, al piano scantinato, un vano cantina un vano centrale termica.

In altri termini, il modesto incremento e la supposta variazione d’uso riferita al piano interrato portano a ritenere che l’abuso non possa essere classificato né come eseguito in totale difformità, con realizzazione di un organismo edilizio diverso, né tra quelli "realizzati con variazioni essenziali" per aver prodotto un consistente aumento della cubatura, tale da implicare una variazione degli "standards", ma debba piuttosto essere valutato come intervento in parziale difformità, con le relative conseguenze in ordine alla disciplina applicabile relativamente alla sola parte eseguita in difformità.

V. Ciò posto, si osserva che secondo giurisprudenza consolidata, "Il d.P.R. n. 380 del 2001 distingue, ai fini sanzionatori, gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, di cui all’art. 31, dagli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, la cui disciplina sanzionatoria è recata dall’art. 34. Per i primi, è senz’altro prescritta la demolizione delle opere abusive; per i secondi, la legge prevede la demolizione, a meno che, non potendo avvenire la demolizione senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, debba essere applicata una sanzione pecuniaria" (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 9 giugno 2010, n. 1067).

VI. Alla luce delle sovra esposte considerazioni, il ricorso è meritevole di accoglimento, non potendosi disporre la demolizione dell’intero fabbricato ma delle sole parti eseguite in difformità, salva, in subordine, l’irrogazione della sanzione pecuniaria nelle ipotesi normativamente previste, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte.

VII. Nulla va disposto sulle spese, stante la non costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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